di Marco Nobilio
Esimere i dirigenti scolastici dalla responsabilità penale per Covid. È questo l’intento di un emendamento alla legge di bilancio presentato nei giorni scorsi da Gianluca Vacca (M5S) in commissione bilancio alla camera. La modifica, se approvata, comporterebbe che i dirigenti scolastici non sarebbero responsabili se alunni e docenti dovessero contrarre il virus da Covid-19 ricavandone danni penalmente rilevanti. L’esimente è già ordinariamente prevista dall’articolo 51 del codice penale. Il dispositivo prevede, infatti, che l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. La stessa norma, però, prevede l’insorgenza della responsabilità penale sia in capo al superiore gerarchico che abbia dato un ordine dal quale sia scaturito un fatto costituente reato, sia in capo al dipendente che lo avesse eseguito.

Pertanto, esimere solo i dirigenti scolastici dalla responsabilità non salva automaticamente anche i docenti e i non docenti dal rischio di finire sotto processo. E non salva nemmeno il ministro e i dirigenti apicali dell’amministrazione scolastica che abbiano impartito, con note e circolari, ordini potenzialmente forieri di responsabilità penali. Si pensi, per esempio, alle disposizioni contenute nella nota 1990 del 5 novembre scorso. Nota con la quale l’amministrazione centrale ha disposto che, anche in caso di chiusura delle scuole, possano essere ammessi alle lezioni in presenza anche alunni non disabili per favorire l’integrazione di questi ultimi. In questo caso, infatti, eventuali contagi risulterebbero in violazione delle disposizioni restrittive emanate dal governo (che non prevedono tale possibilità) o dai presidenti di regione e dai sindaci. Anche qualora l’emendamento fosse approvato, ciò non comporterebbe automaticamente l’esenzione dei dirigenti scolastici dall’iscrizione nel registro degli indagati e dall’istruzione del procedimento penale.

La formula individuata dall’estensore dell’emendamento, infatti, è generale ed astratta. E si limita a dire che l’esimente scatterebbe in tutti quei casi in cui il dirigente scolastico avesse comunque rispettato le prescrizioni contenute nelle linee guida del Piano Scuola 2020/21 e in tutti i protocolli previsti dal ministero della salute e da quello dell’istruzione. Allo stato attuale, peraltro, non esiste un testo unico a cui i dirigenti possano fare riferimento per individuare agevolmente tutte le misure da adottare.

Il corpus normativo delle misure di prevenzione, infatti, è contenuto in diversi provvedimenti, di non sempre facile reperimento, che spesso non assumono nemmeno natura provvedimentale in senso stretto.

Ciò significa che gli effetti delle nuove disposizioni, se approvate, non sarebbero automatici. E spetterebbe al giudice valutare caso per caso se quello in esame sarebbe inquadrabile tra quelli che consentano l’archiviazione, una pronuncia di non luogo a procedere oppure necessitino di una decisione in sede di merito. In ogni caso, rimarrebbe intatto il rischio di incorrere nella responsabilità penale per docenti e Ata, per i quali l’emendamento non prevede alcuna esimente. Idem per quanto riguarda il ministro dell’istruzione, i capi dipartimento e i direttori generali.

Per dare effetti concreti alla modifica proposta da Vacca sarebbe, quindi, opportuno anzitutto estendere l’esenzione a tutto il personale scolastico. E poi bisognerebbe trasformare l’enunciato in una cosiddetta norma in bianco. E cioè in una norma che contenesse un rinvio ad un successivo atto legislativo, di natura primaria o secondaria, contenente l’elenco tassativo dei comportamenti penalmente rilevanti, commissivi od omissivi, dolosi o colposi, associati ai danni da Covid.

In alternativa sarebbe ugualmente efficace inserire un rinvio ad un successivo decreto interministeriale dei ministri della salute e dell’istruzione contenente tutti gli adempimenti la cui osservanza integri l’esimente prevista dall’articolo 51 del codice penale. Resta il fatto che nel nostro ordinamento l’accertamento della responsabilità penale assume carattere di obbligatorietà (si veda l’articolo 112 della Costituzione). Conseguentemente, l’esistenza del fatto di rilevanza penale comporta necessariamente l’iscrizione del soggetto eventualmente responsabile nel registro degli indagati. Dopo di che spetterebbe al Pm verificare l’esistenza dell’esimente ai fini dell’archiviazione, che in questo caso spetterebbe comunque al giudice delle indagini preliminari (Gip). Fermo restando che ciò potrebbe anche non avvenire. Nel qual caso, è il giudice dell’udienza preliminare (Gup) ad occuparsene se non addirittura il giudice di merito in caso di rinvio a giudizio. E il dirigente scolastico, il docente o il non docente, in tutte queste fasi dovrebbe sostenere privatamente l’onere delle spese legali, salvo richiesta di rimborso in caso di assoluzione (si veda l’art. 18 comma 1 del decreto-legge n/1997).

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