GIURISPRUDENZA RISARCIMENTO DANNI
Autore: M. Schiavone e M.R. Oliviero
ASSINEWS 326 – gennaio 2021
Con l’ordinanza n. 24633/20, depositata dalla sesta sezione civile il 5 novembre 2020, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di sinistri stradali ed indennità corrisposte dagli enti di assicurazione sociale, ribadendo l’esclusione del cumulo tra le somme riscosse a titolo di risarcimento ed a titolo di indennizzo INAIL, e l’applicabilità dell’istituto della compensatio lucri cum damno.
Le origini
Agli albori del diritto già gli antichi romani aveva affrontato la questione dell’opportunità, ai fini della corretta quantificazione del risarcimento da liquidare in favore della vittima di un fatto illecito, di considerare, insieme ai pregiudizi da riparare, anche gli eventuali vantaggi derivati al danneggiato dal medesimo fatto.
La possibilità di cumulo tra indennizzo e risarcimento e l’istituto della compensatio lucri cum damno sono, da tempo, oggetto di esame da parte della nostra giurisprudenza di legittimità.
Il precedente orientamento giurisprudenziale
L’orientamento tradizionale ammetteva il cumulo fra risarcimento ed indennizzo, escludendo la possibilità di decurtare dall’importo dovuto, a titolo di risarcimento in favore del danneggiato dal responsabile civile o, per lui, dal suo assicuratore, quanto già percepito dalla vittima dell’illecito a titolo di indennizzo (per esempio dall’assicuratore sociale o da una assicurazione privata contro gli infortuni).
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