di Daniele Cirioli
Le imprese che hanno investito nella sicurezza sul lavoro potranno applicare, per l’anno 2020, lo stesso sconto dell’anno 2019 per il c.d. «bonus malus» (oscillazione per prevenzione), in misura variabile, cioè, tra il 28 (imprese fino a 10 lavoratori) e 5 per cento (imprese con oltre 200 lavoratori). A stabilirlo è un decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell’economia, pubblicato ieri sul sito internet del ministero del lavoro.
Le nuove oscillazioni. Per «oscillazione» s’intende la «variazione», in aumento o riduzione, che può subire il tasso di premio (cioè l’aliquota che fissa il costo dell’assicurazione) in funzione di determinati eventi che si sono verificati in azienda (sistema c.d. «bonus malus»). Le nuove Tariffe, approvate lo scorso anno, contemplano due oscillazioni dei premi. La prima si basa sugli stessi criteri delle assicurazioni per responsabilità civile (ad esempio le auto), comportando la riduzione (bonus) o maggiorazione (malus) del tasso in funzione dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali avvenute nell’azienda, espresso da un indice statistico c.d. «indice di sinistrosità aziendale» (ISA). La determinazione dell’oscillazione è data dal confronto di tale ISA con lo stesso indice, c.d. «indice di sinistrosità medio» (ISM), ma riferito a tutta la gestione tariffaria:
• se dal confronto il valore di ISA risulta minore di zero (significando che la «sinistrosità» aziendale è inferiore di quella media, di tutte le aziende), è applicata l’oscillazione bonus, vale a dire una riduzione del tasso la cui misura dipende da due fattori: numerosità lavoratori (meno di 50; più di 50 e meno di 100; più di 100) e misura di ISA. Lo sconto può assumere valore tra il 7% e il 30%;
• se dal confronto il valore di ISA risulta maggiore di zero è applicata l’oscillazione malus, vale a dire una maggiorazione del tasso la cui misura dipende sempre dai due fattori della numerosità dei lavoratori e della misura di ISA. La maggiorazione può assumere valore tra il 5% e il 30%.
Sconti confermati. La seconda oscillazione è applicata in base agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la prevenzione dei rischi e degli infortuni e richiede che il datore di lavoro sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e con le norme di sicurezza. L’oscillazione va richiesta entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e la sua misura è fissa nei primi due anni di attività e variabile successivamente. Il dm appena pubblicato approva la determinazione Inail n. 92/2020 che conferma, per il 2020, le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, approvate lo scorso anno per il 2019.
Le condizioni. Si ricorda che lo sconto premia le aziende operative da almeno un biennio, che hanno eseguito interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e d’igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (dlgs n. 81/2008). Per lo sconto da applicare per il 2020 gli interventi per il miglioramento devono risultare effettuati nel corso dell’anno 2019. Inoltre, le imprese devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e in regola con le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).
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