Sentenza del tribunale di Pesaro condivide la tesi della compagnia assicurativa
È l’unico soggetto tenuto a informare il risparmiatore
di Federico Unnia

Indipendentemente dalla necessità o meno per l’intermediario finanziario di stipulare il c.d. «contratto quadro», non è compito della compagnia di assicurazione adempiervi, facendo per contro carico di tale obbligo l’intermediario, unico soggetto tenuto a rispondere delle eventuali conseguenze della mancata stipula.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Pesaro con una recente sentenza (n. 1132/2020 del 23/10/2020) che consolida l’orientamento giurisprudenziale cui hanno aderito numerosi Tribunali italiani, tutti pronunciatisi in casi analoghi promossi contro la compagnia in relazione alla stessa tipologia di polizza.

La polizza su cui si è pronunciato il Tribunale di Pesaro era una classica polizza assicurativa sulla vita del tipo unit-linked a struttura aperta. Queste polizze sono contratti di assicurazione sulla vita in cui l’assicuratore si impegna a pagare un valore di riscatto a richiesta del contraente o un indennizzo in caso di morte dell’assicurato il cui importo è collegato al valore di attivi finanziari in cui viene investito il premio. Nel caso delle polizze emesse da Hansard Europe (difesa da un team dello studio Hogan Lovells guidato da Andrea Atteritano) e vendute in Italia, non dalla compagnia ma da mediatori assicurativi indipendenti, gli attivi finanziari venivano scelti dal contraente o da un gestore esterno alla compagnia indicato dal contraente al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto della polizza.

Per questi prodotti la prassi richiede sia sottoscritto un contratto quadro previsto dall’art. 23 del Testo unico sulla finanza (Tuf) con l’investitore prima di prestare servizi di intermediazione finanziaria in suo favore. L’inesistenza o l’invalidità del contratto quadro comporta la nullità dell’operazione di investimento a valle realizzata dall’intermediario, purché sussistano le condizioni di recente indicate dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Il ricorrente lamentava la mancata conclusione del contratto quadro, da cui sarebbe derivata la nullità della polizza e la richiesta di ripetizione del premio assicurativo versato, dedotti i riscatti parziali. In primo luogo l’obbligo di concludere il c.d. contratto quadro riguarda il soggetto che distribuisce il prodotto finanziario (l’intermediario) e non quello che lo struttura e lo emette sul mercato. In secondo luogo non tutti gli intermediari sono tenuti a stipulare il contratto quadro ma solo i c.d. «soggetti abilitati», definiti espressamente dal Tuf e tra cui non sono compresi i brokers di assicurazione, la cui attività è regolata da una normativa differente. Hansard Europe, compagnia di diritto irlandese che ha sempre operato in Italia in regime di libera prestazione di servizi, non ha collocato direttamente i propri prodotti in Italia. La distribuzione è stata curata da mediatori di assicurazione, c.d. broker, e relativi agenti e collaboratori, che agivano per conto e nell’interesse dei contraenti-assicurati, non della compagnia, da cui non hanno ricevuto né mandato né poteri di rappresentanza. Tale circostanza è stata accertata dal Tribunale di Pesaro, secondo il quale, il «contratto quadro» doveva essere stipulato con l’intermediario, non con la compagnia di assicurazioni, che di conseguenza non può rispondere di irregolarità eventualmente imputabili a mediatori indipendenti che non hanno agito su incarico di Hansard. Il Tribunale di Pesaro ha rigettato le domande del ricorrente perché la condotta lamentata non è stata ritenuta imputabile ad Hansard. Come più volte rilevato dalla Corte di cassazione, dalla violazione di tali obblighi deriva la responsabilità precontrattuale dell’intermediario, che è quindi tenuto a risarcire i danni, senza che del suo operato possa rispondere (a date condizioni) anche l’ente emittente.

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