Un anno ancora di Ape sociale e di opzione donna. Non chiuderanno i battenti il prossimo 31 dicembre, perché la Manovra 2021 concede un anno ancora di vita, fino al 31 dicembre 2021. La prima misura (Ape sociale) si rivolge a chi compia, nel corso del prossimo anno (e a chi li ha già compiuti), i 63 anni d’età, dando la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31 dicembre 2022), con il riconoscimento di un sussidio mensile il cui importo massimo può arrivare a 1.500 euro lordi (a carico dello stato). La seconda misura, anch’essa di prepensionamento (di anticipo, cioè, del riposo da lavoro) è opzione donna, che dà la possibilità d’incrociare le braccia alle lavoratrici, dei settori pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2020 hanno compiuto 58 anni d’età se lavoratrici dipendenti ovvero 59 anni d’età se lavoratrici autonome, in presenza anche di almeno 35 anni di contributi, che riceveranno la pensione calcolata con il sistema contributivo dopo una «finestra» di attesa di 12/18 mesi. Primo a potersene avvalere è il personale delle scuole, che dovrà decidere se presentare la domanda entro il prossimo 28 febbraio 2021.
Opzione donna. Dal 1° gennaio 2021, se la Manovra di fine anno verrà confermata, sarà prorogata di un anno la misura di prepensionamento c.d. «opzione donna». Potranno incrociare le braccia prima del tempo le lavoratrici, dei settori pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2020 (vecchio termine: 31 dicembre 2019) compiranno 58 anni d’età se lavoratrici dipendenti ovvero 59 anni d’età se lavoratrici autonome, in presenza anche di almeno 35 anni di contributi. Avvalendosi di «opzione donna», le lavoratrici potranno mettersi prima a riposo in cambio, però, di ricevere la pensione calcolata tutta con il sistema contributivo e non prima di 12 (lavoratrici dipendenti) o 18 mesi (lavoratrici autonome) dalla maturazione dei requisiti.
Il regime opzione donna. Il regime «opzione donna» è una misura introdotta, in via sperimentale, dalla legge n. 243/2004 (c.d. riforma delle pensioni Maroni) e prevedeva che, fino al 31 dicembre 2015, le donne appartenenti al regime «misto» di calcolo della pensione (cioè in parte con la regola «retributiva» e in parte con quella «contributiva») potessero continuare a maturare il diritto all'(ex) pensione d’anzianità, in presenza di almeno 35 anni di contributi e un’età non inferiore a 57 anni, se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 se lavoratrici autonome, all’unica condizione di optare per il calcolo della pensione («tutta» la pensione) con il solo criterio «contributivo». La facoltà interessava solamente le lavoratrici, pubbliche e private, occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi versati; altrimenti (in presenza, cioè, di almeno 18 anni di contributi versati) avrebbe potuto rimanere interamente nel regime retributivo, almeno per le anzianità fino al 31 dicembre 2011 (dal 1° gennaio 2012 «tutti» i lavoratori/trici sono transitati nel regime contributivo). Queste lavoratrici che, in via di principio, avevano diritto a una pensione calcolata in parte con il sistema «retributivo» (per le anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in parte con il sistema «contributivo» (per le anzianità dal 1° gennaio 1996), avevano dunque questa chance: andare in pensione prima rinunciando alla quota di pensione «retributiva» e decidendo di riceverla interamente calcolata con il solo sistema «contributivo».
La riapertura fino al 2021. Dal 29 gennaio, il decreto legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, ha riabilitato tale opportunità alle lavoratrici che posseggono i seguenti requisiti al 31 dicembre 2018:
• se dipendenti, del settore privato o del settore pubblico = età non inferiore a 58 anni e 35 anni almeno di contributi;
• se lavoratrici autonome = età non inferiore a 59 anni e almeno 35 anni di contributi.
In presenza di tali requisiti, maturati entro il 31 dicembre 2018, a prescindere poi dall’epoca di effettiva richiesta di liquidazione della pensione, le lavoratrici possono invocare l’opzione donna e mettersi in pensione.
In caso di opzione, la lavoratrice riceve una pensione calcolata tutta con il sistema contributivo ed erogata non prima del decorso di una «finestra» pari a 12 mesi alle dipendenti e a 18 mesi alle lavoratrici autonome, che praticamente significa ottenere la pensione:
• dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 12 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici dipendenti del settore privato. La decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 13mo mese successivo a quello durante il quale si verifica la maturazione di entrambi i requisiti di età e contribuzione;
• dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi di finestra, per le dipendenti pubbliche (ex Inpdap);
• dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 18 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici autonome. La decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 19mo mese successivo a quello durante il quale si verifica la maturazione di entrambi i requisiti di età e contribuzione.
La Manovra 2020 ha prorogato di un anno la facoltà di opzione donna, con la conseguenza di consentire il pensionamento nel corso del corrente anno 2020 a quelle lavoratrici che hanno maturato i seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2019:
• se dipendenti, del settore privato o del settore pubblico = età non inferiore a 58 anni e 35 anni almeno di contributi;
• se lavoratrici autonome = età non inferiore a 59 anni e almeno 35 anni di contributi.
In presenza di tali requisiti, maturati entro il 31 dicembre 2019, la lavoratrice ha potuto avere accesso alla pensione ricevendo una pensione calcolata tutta con il sistema contributivo ed erogata non prima del decorso di una «finestra» pari a 12 mesi alle dipendenti e a 18 mesi alle lavoratrici autonome.
La Manovra 2021 prorogherà (la misura sembra assodata) di un anno la speciale opzione rosa, cioè a favore delle lavoratrici.
Una volta approvata la legge Bilancio 2021 potranno incrociare le braccia le lavoratrici, pubbliche e private, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2020 avranno compiuto 58 anni (59 anni se autonome) in presenza di almeno 35 anni di contributi, che riceveranno la pensione calcolata con il sistema contributivo dopo una «finestra» di 12/18 mesi.
Primi a decidere, il personale delle scuole: potrà presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.
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Pensioni d’oro, ticket all’ultimo atto
Buone notizie per chi percepisce pensioni oltre i 100 mila euro. Il 2021 sarà l’ultimo anno del prelievo straordinario, denominato «ticket sulle pensioni d’oro».
La misura, si ricorda, prevede un prelievo tra il 15 e il 40% sulle pensioni oltre 100.000 euro, dal 2019 al 2023 (cinque anni). Il taglio colpisce le pensioni Inps, erogate in base al criterio «retributivo», eccetto quelle d’invalidità, a superstiti, a favore di vittime del dovere e di quelle liquidate da casse professionali.
Con la sentenza n. 234/2020 di quest’anno, la Corte costituzionale ha dichiarato legittimo il prelievo (si veda ItaliaOggi del 10 novembre), ma non la durata quinquennale perché eccessiva rispetto all’orizzonte triennale del bilancio di previsione dello stato. Pertanto il ticket resterà operativo fino al 31 dicembre 2021. I dubbi sollevati concernevano, prevalentemente, la natura «tributaria» del prelievo.
La Corte l’ha escluso perché il ticket viene devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale», con accantonamento in fondi dedicati e appositamente istituiti presso gli enti di previdenza, senza possibilità di un loro riversamento nel bilancio dello stato. Dal verbale della conferenza dei servizi del 3 marzo, si legge nella sentenza, si evince che i risparmi accertati al 31 dicembre 2019 in 132.290.127 euro sono stati contabilizzati nel rendiconto Inps e imputati tramite assegnazione ad apposita voce dello stato patrimoniale (cosa che conferma il mantenimento delle somme all’interno del circuito previdenziale).
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