di Bianca Pascotto
Non è riuscito il tentativo del conducente di farsi risarcire dal Comune per un incidente verificatosi sulla discesa di un cavalcavia a causa del fondo ghiacciato dalla nevicata in corso.
È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Venezia nel confermare la pronuncia del Tribunale di Verona la quale aveva respinto da domanda di Tizio, una volta accertato che la condotta di guida era stata del tutto imprudente ed inosservante anche nei più elementari precetti di diligenza, costituendo in tal modo la causa esclusiva del sinistro.
Il Tribunale, infatti, accertava che Tizio dopo aver superato il cavalcavia, si era posto in sorpasso di alcuni veicoli antistanti che erano fermi a seguito di lievi tamponamenti provocati dal ghiaccio e dalla neve presenti sul manto stradale.
Tizio perdeva il controllo del mezzo ed entrava in collisione con un veicolo proveniente sull’opposta corsia, per poi sbandare e rientrare nella propria corsia, urtando con la vettura ad esso antistante.
In relazione all’accertamento di detta dinamica, confortata da prove testimoniali e dalle dichiarazioni nel rapporto dell’autorità intervenuta, la Corte d’Appello conferma che nel caso di specie non può trovare applicazione l’art. 2051 c.c. invocato da Tizio, giacché al momento del sinistro la nevicata era iniziata già dal primo mattino (il sinistro si era verificato alle 8:15 circa) e stava proseguendo anche al momento del sinistro, pertanto, qualsiasi attività di manutenzione avrebbe avuto una assai limitata efficacie temporale.
Inoltre la responsabilità del custode connessa al difetto di manutenzione, ove sussista, termina laddove il pericolo o le situazioni di potenziale pericolo, siano concretamente percepibili dall’utente ed in quanto tali evitabili con l’uso della normale diligenza.
Tanto più il comportamento dell’utente si inserisce nel nesso causale con una condotta imprudente o negligente tanto meno potrà invocarsi la responsabilità del custode, fino ad escluderla laddove la condotta del danneggiato sia la causa esclusiva del danno.
E nel caso di specie la Corte d’Appello ha stabilito che la condotta di Tizio debba essere considerata sprezzante di ogni cautela, con elisione a suo sfavore del nesso causale, giacché si è posto in fase di sorpasso di veicoli ad esso antistanti dopo aver superato un cavalcavia, nonostante la nevicata in corso e la formazione di ghiaccio che aveva reso pericoloso il fondo stradale.
Corte d’Appello di Venezia 25.09.2020 n. 2496 in www.ilquotidianogiuridico.it
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