Leonardo Comegna
Dal prossimo mese di gennaio la retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale rimane ferma a 1.273,48 euro mensili. Il valore utile per il 2021 è frutto del mancato aggiornamento Istat. Pertanto, anche se la variazione tra l’anno 2019 e l’anno 2020, accertata dall’Istat è stata negativa e in particolare pari a -0,1%, la misura per l’anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2020.

I minimali. La legge n. 389/1989 prevede che il minimale giornaliero da assoggettare a contributi, non può comunque essere inferiore al 9,5% del trattamento minimo di pensione Inps. La misura della retribuzione minima giornaliera per l’anno prossimo rimarrà pertanto fissata in 48,98 euro, pari al 9,5% di 515,58 euro, minimo di pensione di gennaio 2021. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) resta quindi pari a 1.273,48 euro.

Minimale part-time. La retribuzione minima oraria da assumere quale base in caso di part-time va determinata rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimo giornaliero, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Applicando tale criterio, considerando un orario settimanale contrattuale di 40 ore, il minimale orario part-time per il 2021 risulta pari a 7,35 euro (48,98 x 6: 40).

Aliquota aggiuntiva. L’art. 3-ter legge n. 438/1992 stabilisce che tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10% (attualmente 9,19%), è dovuta una quota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto «tetto»). Per il 2021 la prima fascia di retribuzione pensionabile resta pari a 47.379 euro. Pertanto, l’aliquota aggiuntiva (1%), deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente detto limite, il quale, rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato in 3.948 euro.

© Riproduzione riservata

Fonte: