Le scelte economiche inopportune, compiute dall’amministratore, non costituiscono fonte di responsabilità nei confronti della società amministrata. È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n.25056 depositata il 09/11/2020 (si veda ItaliaOggi del 16 novembre scorso). In particolare, un amministratore di una società aveva continuato a concedere credito ad un cliente (una farmacia) già in grave ritardo coni pagamenti, e confidava nella riscossione dei crediti che la farmacia vantava da parte dell’Asl e nella fidejussione prestata dalla moglie del creditore.

La ex società amministrata, considerava la condotta dell’amministratore come fonte di responsabilità contrattuale, per l’assoluta irragionevolezza e l’abnorme apertura di credito verso un cliente notoriamente in difficoltà finanziaria. La società ricorrente, evidenziava che il trattamento di favore riservato al cliente poi fallito, presentava profili di assoluta anomalia e comunque di specificità in senso qualitativo e quantitativo, che lo rendevano non equiparabile ai rapporti commerciali con le altre farmacie, per le quali si discuteva degli oneri finanziari determinati dalla tolleranza di eccessive dilazioni. Pertanto, la condotta posta in atto dall’amministratore , il quale aveva mostrato tolleranza per gli inadempimenti del cliente, continuando a rifornire lo stesso di quantitativi sempre più ingenti di merce, doveva considerarsi avventata, considerando la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava il cliente. La ricorrente quindi chiedeva la condanna al risarcimento del danno dell’amministratore.

All’amministratore di una società – osservano in primo luogo i giudici di legittimità – non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico; tale valutazione, infatti, fa riferimento alla discrezionalità imprenditoriale e può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Pertanto, il giudizio sulla diligenza nell’adempimento del mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se sono caratterizzate da una rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione che si va a intraprendere; e, quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (cfr. Cass. nn. 15470/2017, 17761/2016, 1783/2015 e 3409/2013). Inoltre, la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società comporta che a quest’ultima spetta l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi. Infine, la Corte di Cassazione afferma il seguente principio di diritto: nel caso in cui i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano, in sé, vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore, investendo anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza; a fronte della prova della violazione del dovere, compete all’amministratore allegare e provare gli ulteriori fatti che siano idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità.

Giovanni Musso

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