di Lucia Prete
La Cassazione con sentenza della sez.II civ., 24/11/2020, n. 26694 ha ritenuto che il risarcimento del danno in caso di mancata fruizione della vacanza compete al tour operator e non all’agenzia di viaggi che ha acquistato il pacchetto turistico per il cliente.
Nel caso di specie una società esercente l’attività di agenzia di viaggi aveva acquistato, dall’organizzatore, un pacchetto turistico per uno dei suoi clienti abituali, ma il volo era stato anticipato senza dare adeguato preavviso al cliente che, in tal modo, si era trovato nell’impossibilità di godere della vacanza. Secondo la sentenza citata l’agenzia di viaggi agisce al contempo come mandataria all’acquisto per conto del cliente e come mandataria alla vendita per conto del tour operator, e in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio. Ne consegue che diritti e obblighi relativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra tour operator e cliente finale, onde l’adempimento, da parte dell’agente di viaggi, di un obbligo restitutorio del tour operator costituisce diretto arricchimento per costui e non trova causa in alcuna obbligazione gravante sull’agente; quest’ultimo, infatti, assume nei confronti del proprio cliente l’obbligo di procurare il servizio turistico, ma non anche la correlativa obbligazione di risultato concernente l’esito del servizio predetto, per il quale sussiste la responsabilità diretta del tour operator.
I giudici di legittimità evidenziano che l’esclusione di responsabilità solidale tra agente e tour operator deriva dalla seguente norma: «In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile».
Secondo la sentenza «l’espressione usata dal legislatore (“secondo le rispettive responsabilità”) indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico, l’agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, e il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale».
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