Ivass ha emanato il Provvedimento n. 101 del 15 dicembre 2020 che apporta modifiche al Provvedimento 97/2020.
Con l’emanazione del Provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020, l’Istituto ha completato
la disciplina dell’attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi recata
dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017,
che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalle
modifiche introdotte al Codice delle Assicurazioni Private e al Testo Unico della
Finanza dal decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018.
Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 ha inoltre apportato modifiche e integrazioni ai
Regolamenti ISVAP nn. 23/2008 e 24/2008 e ai Regolamenti IVASS nn. 38/2018,
40/2018 e 41/2018, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico
degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti.
In particolare, al fine di perseguire la suddetta semplificazione, l’articolo 4, comma 13
del Provvedimento n. 97/2020 ha abrogato i commi 4 e 5 dell’articolo 44 del
Regolamento IVASS n. 40/2018, che disponevano:
– l’obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro di attestare, mediante comunicazione presentata all’IVASS entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura (comma 4);
– l’indicazione nel Registro come inoperativi degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F che non abbiano effettuato la comunicazione entro 90 giorni dal termine di cui al comma 4 (comma 5).
L’entrata in vigore del Provvedimento n. 97/2020 è stata prevista per il 31 marzo 2021,
al fine di assicurare agli operatori assicurativi e riassicurativi un congruo termine di
adeguamenti alle nuove disposizioni normative.
Ciò premesso, nel più ampio quadro delle misure adottate a supporto dell’attività delle
imprese e degli intermediari assicurativi e riassicurativi e a tutela dei consumatori a
seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, l’Istituto ritiene
opportuno esonerare, sin dalla prossima scadenza del 5 febbraio 2021, gli intermediari
iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro dall’obbligo di attestare il rinnovo del contratto
di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la
conferma dell’efficacia della relativa copertura.
Pertanto, il Provvedimento 101, all’articolo 1, integra il regime transitorio recato
dall’articolo 6 del Provvedimento n. 97/2020, mediante inserimento del comma 1.bis
che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 13, del
Provvedimento n. 97/2020 a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021.
Resta fermo che l’assolvimento dell’obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile è requisito per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, nonché per il mantenimento dell’operatività e per l’instaurazione dei rapporti di collaborazione orizzontale, sulla base di quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dalle relative disposizioni di attuazione. L’Istituto, pertanto, continuerà a svolgere le consuete verifiche ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018, per assicurare il regolare esercizio dell’attività distributiva.