di Cinzia De Stefanis
Maggiore trasparenza nelle transazioni via web. Obbligo per i mercati online di comunicare ai consumatori se, in una transazione, il professionista responsabile sia il venditore o il mercato online stesso. Eliminazione degli oneri sproporzionati, come, ad esempio l’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione obsoleti, che la legislazione vigente impone alle imprese. Sono solo alcune delle novità contenute nella direttiva Ue 2019/2161 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 18 dicembre 2019 legge 328/7) con cui vengono garantiti livelli più elevati di tutela per i consumatori dell’Ue, che acquistano prodotti o servizi online. Prevedendo inoltre misure più efficaci contro le pratiche commerciali sleali o ingannevoli nell’Ue. Entro il 28 novembre 2021 gli stati dell’Unione dovranno adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva in commento. Le disposizioni nazionali si applicheranno dal 28 maggio 2022. In caso di contratto concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza, si legge nella direttiva, il professionista dovrà fornire, prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto. Ogni stato Ue dovrà poi definire le sanzioni che saranno applicate alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità alla direttiva. E dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive. E potranno essere di tipo pecuniario, inflitte attraverso un procedimento amministrativo, oppure giudiziario, o entrambi. Il tutto per un importo massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo del professionista nello stato o negli stati Ue interessati.
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