Comunicare all’assicuratore l’accadimento di un sinistro con grave ritardo in spregio all’obbligo previsto dall’art. 1913 del codice civile, può essere equiparato all’omesso avviso e sanzionato ai sensi dell’art. 1915 comma 1 c.c. con la perdita dell’indennizzo.
Ma perché ciò avvenga è necessario che l’assicuratore dimostri che detto omesso avviso sia il frutto o di un comportamento coscienziosamente voluto dall’assicurato o di una sua condotta diretta a frodare la compagnia per conseguire un arricchimento a danno di quest’ultima.
In caso di semplice colpa l’indennizzo, invece, dovrà essere ridotto in ragione dei danni sofferti dalla compagnia, trovando applicazione il secondo comma dell’art. 1915 c.c..
Cassazione Civile del 30 settembre 2019 n. 24210
L’argomento può essere approfondito leggendo l’articolo a cura di Bianca Pascotto sul numero 314 in uscita di ASSINEWS.