Il danno esistenziale consiste non già nel mero sconvolgimento dell’agenda o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità, bensì nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell’esistenza in cui di detto aspetto (o voce) del danno si coglie il significato pregnante.
In particolare, tale danno deve essere allegato e provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. e l’allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere ciò circostanziata, e non già sommariamente formulata, non potendosi risolvere in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale e ipotetico.
Corte d’appello di Reggio Calabria, sentenza del 1° agosto 2019 n. 637