Cassazione sul caso di un sanitario che aveva omesso possibili pratiche alternative
La responsabilità è contrattuale ed extracontrattuale
di Adelaide Caravaglios

Duplice natura, contrattuale ed extracontrattuale, per la responsabilità del medico che omette al paziente l’esistenza di possibili pratiche alternative, sebbene abbia svolto l’attività sanitaria in maniera corretta: è questa la conclusione cui sono giunti i giudici della III sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 29709/2019. Intervenuti sul ricorso di una coppia di coniugi la quale aveva chiamato in causa il medico curante (nel caso di specie un ginecologo) per vederlo condannare al risarcimento danni derivanti da mancata diagnosi di una grave malformazione cardiaca del feto e del pari mancata considerazione degli esiti dei c.d. tri-test, non avendo così consentito alla donna di esercitare il suo diritto all’interruzione volontaria della gravidanza – hanno ricordato che esiste uno specifico obbligo di informazione del medico, dal quale non possono essere indipendenti né l’attività diagnostica né quella terapeutico-chirurgica: entrambe, infatti, sono funzionali all’esercizio del diritto all’autodeterminazione del paziente. Quella sanitaria, hanno spiegato sul punto, «è l’attività che più direttamente incide sulla persona», in quanto si effettua direttamente «su quell’intimo bene della persona che è costituito dal suo corpo». Di conseguenza, dovrebbe essere disposta e determinata tramite la «sintonizzazione di due volontà: quella del sanitario e quella del «paziente», rectius del soggetto sul cui corpo l’attività si espleta». Si tratta di un’attività tecnica che necessita della volontà di chi ne è coinvolto, motivo per il quale risulta essere necessario informare adeguatamente la persona; di un’attività, sia di diagnosi che di cura, nella quale l’inadempimento dell’obbligo informativo lede comunque il diritto ad esercitare la propria volontà di sé. Non poteva dunque ritenersi sostenibile, hanno continuato, ipotizzare due inadempimenti diversi, come invece accaduto in sede di merito: uno di natura contrattuale (o da contatto) ed uno di natura extracontrattuale (o aquiliano). Così argomentando hanno accolto solo in parte il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rimesso la decisione ad altra corte di appello in diversa composizione.
@Riproduzione riservata
Fonte:
logoitalia oggi7