L’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta disciplinata dall’art. 1891 c.c. (fattispecie contrattuale stipulata da un interposto a favore di un terzo onde far conseguire a quest’ultimo un servizio – quello di assicurazione -) integra un contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. o una vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo, come dimostrato dalla tipicità della regolamentazione di cui all’art. 1891 c.c. e dalla considerazione che, in caso di piena identità tra le due fattispecie, non sarebbe sorta la necessità di una specifica normativa al riguardo, sicché a essa si applicano tanto le norme proprie dell’istituto ex art. 1411 ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo.
Con la conseguenza che, con specifico riferimento al requisito dell’interesse, questo risulta, nell’assicurazione ex art. 1891 c.c. di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo essere valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell’assicurato/terzo, a norma dell’art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell’art. 1411 c.c. sicché sotto il primo profilo, l’interesse assicurativo sottende, nella sostanza, una relazione economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto a un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per l’effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non un interesse di mero fatto) mentre sotto il secondo aspetto, ferma l’operatività del principio generale dell’art. 1411 cod. civ., l’interesse in discorso non deve necessariamente assumere caratteri di giuridicità, potendo, per converso, risolversi in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine.
Corte d’Appello di Milano, sentenza del 1° agosto 2019 n. 3396