SINISTRI

Il ritardo nella denuncia di un sinistro non sempre causa la perdita dell’indennizzo, ma la prova spetta all’assicuratore

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 314 – dicembre  2019

Accadde sovente che un sinistro venga denunciato con ritardo rispetto ai termini indicati in polizza o a quelli ristretti di cui all’art. 1913 c.cc (3 giorni). Un lieve ritardo, solitamente, viene sopportato dall’assicuratore (salvo i casi di notevole entità), ma un ritardo di mesi, viene equiparato alla omessa denuncia e provoca la perdita dell’indennizzo – in caso di dolo dell’assicurato – o la sua riduzione – se trattasi di colpa – in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1915 c.c..

Il motivo dell’applicata sanzione è noto: la tempestività nell’avviso di sinistro è finalizzata a consentire all’assicuratore di prevenire eventuali abusi da parte dell’assicurato, permettendogli così di poter valutare correttamente le cause del sinistro, l’effettiva sussistenza e l’ammontare dei danni. Una recente sentenza della Suprema Corte è intervenuta sul problema, ma se da un lato ha confermato la necessità di scriminare le nefaste conseguenze in ragione della condotta dolosa o colposa dell’assicurato, dall’altro ha creato una equivalenza del tutto fuorviante, almeno a parer di chi scrive, dei concetti di dolo e colpa nell’applicazione dell’art. 1915 c.c.

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