La Cassazione interviene sulla responsabilità amministrativa dell’ente ex dlgs 231
Sanzioni per prassi pericolose e carenza organizzativa
Pagina a cura di Dario Ferrara

Dopo l’infortunio al dipendente scatta la sanzione penale ai manager e alla società perché tollerano prassi pericolose nelle lavorazioni. Gli amministratori delegati succedutisi al timone dell’azienda rispondono per lesione colposa aggravata dalla violazione delle norme antinfortunistiche: senza le carenze organizzative a livello generale, infatti, il sinistro non si sarebbe verificato. A carico dell’ente, poi, si configura la responsabilità amministrativa ex decreto legislativo 231/01: non risulta adottato un modello organizzativo per prevenire il rischio specifico, anzi l’azienda si avvantaggia del ciclo produttivo più snello e rapido a spese della sicurezza dei lavoratori. È quanto emerge dalla sentenza 48779/19, pubblicata dalla quarta sezione penale della Cassazione.
Il caso. Diventano definitive le condanne inflitte a entrambi gli amministratori delegati avvicendatisi alla guida della spa. Quando l’incidente si verifica, il successore ha assunto la carica soltanto da un mese: è un tempo sufficiente per assumere un’adeguata consapevolezza della situazione aziendale. La colpevolezza viene affermata sulla base del giudizio controfattuale: il dipendente non si sarebbe infortunato alla mano se fosse stata adottata la corretta procedura della cannottatura, invece che consentire agli operai di insufflare aria compressa, una prassi più rischiosa ma che permette di evitare la saldatura. Dunque? I due amministratori delegati rispondono non perché inadempienti all’obbligo di vigilanza e sorveglianza rispetto a istruzioni già impartite, ma per non aver impedito scorrette modalità di produzione: è insomma escluso che l’infortunio si verifichi per un’iniziativa estemporanea e imprevedibile del lavoratore.
Idem vale per il reato ex articolo 25-septies del decreto legislativo 231/01 contestato alla spa in relazione al delitto di cui al 590 c.p. La responsabilità amministrativa dell’ente va affermata quando la condotta colposa degli amministratori risulta compiuta nell’interesse della società o produce un vantaggio a favore della compagine. E non c’è dubbio che la prassi pericolosa avallata da tempo in azienda porti un risparmio di spesa, anche rispetto alla mancata formazione e informazione dei dipendenti sulla procedura corretta da seguire.
I precedenti. Attenzione, però: non scattano in automatico sanzioni ex dlgs 231 all’azienda soltanto perché il datore è colpevole dell’incidente sul lavoro. Va smentita l’equazione fra responsabilità penale della persona fisica, datore o preposto, e quella amministrativa dell’ente. Anche se viene condannato l’imprenditore, dunque, non è adottata di default la sanzione «231» per la società, che va inflitta soltanto quando l’azienda ha un interesse o un vantaggio per la mancata predisposizione delle misure di sicurezza in relazione al reato, omicidio colposo o lesioni personali colpose, addebitato all’imputato. E il primo passo nella valutazione del giudice è verificare se in epoca anteriore al sinistro l’impresa ha predisposto un modello organizzativo e di gestione del rischio conforme alle norme e attuato in modo efficace. È quanto si legge nella sentenza 43656/19, pubblicata dalla quarta sezione penale della Cassazione, con cui il ricorso del preposto alla sicurezza viene rigettato mentre quello della srl contro la sanzione «231» accolto contro le conclusioni del sostituto procuratore generale. I fatti: durante i lavori di sopraelevazione di un edificio un operaio muore schiacciato perché il pavimento cede sotto il peso del pesante mezzo che perfora il suolo per posare in opera i micropali. Per evitare crolli la superficie doveva essere ricoperta di assi di legno e lamiere prima del passaggio della macchina. Sbaglia la Corte d’appello che conferma a carico della srl la condanna ex articoli 5, primo comma, e 25-septies del decreto legislativo 231/01 limitandosi a motivarla sull’inadeguatezza del piano operativo di sicurezza. E ciò perché un conto è il Pos (Piano operativo per la sicurezza) e un altro il modello di organizzazione, gestione e controllo: nelle sentenze di merito manca la valutazione su contenuto e adeguatezza del Mogc (modello di organizzazione, gestione e controllo), questione che pure la difesa pone in modo serio con l’atto di appello. È vero: in caso d’infortunio sul lavoro sussiste l’interesse che fa scattare la sanzione 231 anche per i risparmi su consulenza, formazione, manutenzione, interventi strumentali e materiali di scarto. Ma senza verifica del modello organizzativo non si può affermare la responsabilità amministrativa dell’ente. Parola al giudice del rinvio.
E ancora: la megamulta 231, tuttavia, può essere irrogata nonostante il bollino blu di qualità dell’azienda. Per il decesso dell’operaio viene condannata anche l’impresa perché sulla linea produttiva dove si verifica il sinistro sono imposti tempi stretti alla manutenzione per ridurre i costi: si configura dunque la sanzione ex dlgs 231/01 perché il reato di omicidio colposo ascritto ai responsabili della società con violazioni delle norme antinfortunistiche risulta consumato a vantaggio dell’ente. Non conta che il modello organizzativo adottato sia conforme alle norme Bs Ohsas 18001:2007, uno standard internazionale di certificazione su salute e sicurezza sul lavoro, peraltro volontario: il punto è che le indicazioni non risultano attuate in modo efficace. È quanto stabilito dalla sentenza 29538/19, pubblicata dalla quarta sezione penale della Cassazione.
Insieme alle condanne inflitte agli imputati diventa definitiva la sanzione di 54 mila euro di cui agli articoli 5, 6, 7 e 21-septies, secondo comma, del decreto legislativo 231/01. L’incidente mortale si consuma al reparto verniciatura dell’acciaieria: la vittima, operaio esperto al punto da essere capo turno, rimane incastrato nella linea di montaggio che gli stacca un braccio e lo conduce alla morte. Il tutto perché il lavoratore rimuove le protezioni senza fermare l’impianto per verificare se sono i rulli la causa del difetto rilevato sul nastro. Pesa contro la società non aver attuato in modo corretto i sistemi di sicurezza e prevenzione: l’azienda non dispone l’interruzione dello scorrimento dei nastri per un tempo sufficiente per verificare e rimuovere, senza rischi per i lavoratori, la causa dei difetti di verniciatura.
La responsabilità amministrativa dell’ente viene rilevata perché la verifica sui rulli movimento è un vantaggio per l’impresa: accelera la manutenzione e consente risparmi sul materiale di risulta. Sull’impianto di verniciatura e sull’attività del capo turno l’analisi dei rischi risulta svolta, ma devono ritenersi incomplete le istruzioni operative predisposte per l’attività di rilevamento dei difetti. E l’attività di monitoraggio si rivela inadeguata rispetto ai pericoli esistenti.
L’impresa va condannata ex «231» pure se la rete di protezione anticaduta non è montata per guadagnare tempo sul cantiere. Il «risparmio» previsto dalla norma incriminatrice in favore dell’impresa affinché scatti la sanzione ex dlgs 231/01 ben può essere costituito dalla riduzione dei tempi di lavorazione oltre che degli investimenti. È quanto emerge dalla sentenza 16598/19, pubblicata dalla quarta sezione penale della Cassazione.
Così diventano definitive le condanne per lesioni colpose a carico del presidente del consiglio di amministrazione e per l’illecito amministrativo articolo 25-septies del decreto legislativo 231/01 per quanto riguarda la srl. L’operaio cade dal camminamento mentre sta rimuovendo lastre in eternit dal tetto di un capannone industriale: anche le cinture di sicurezza si rivelano inadeguate. La responsabilità della società sussiste perché l’impresa non adotta un modello organizzativo per lo svolgimento delle operazioni. Se la persona giuridica risponde quando ha un interesse o un vantaggio dal reato presupposto, va detto che il primo richiede una valutazione ex ante e il secondo ex post. Il reato ben può essere commesso nell’interesse dell’ente senza procurargli alcuna utilità.
In questo caso non sono state predisposte tavole ponte mentre viene utilizzata una sola tavola per tutta la copertura: la circostanza denota la scelta imprenditoriale di risparmiare sui costi, nonostante gli obblighi di sicurezza che gravano sull’imprenditore a tutela della salute dei dipendenti. Ma il tempo è denaro e dunque anche riducendo solo il primo l’impresa ottiene un vantaggio. L’attenuante ex articolo 12 del dlgs 231/01 risulta negata perché per evitare l’incidente sarebbe bastato adottare soltanto le misure previste dalla normativa antinfortunistica.
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