In caso di insidia stradale, costituisce massima di esperienza di una persona diligente e accorta che guadare uno specchio d’acqua possa comportare un danno al motore dell’auto, e costituisce quindi regola di prudenza evitare di esporre il mezzo a pericolo.
Di conseguenza, in virtù della previsione dell’art. 1227 c.c., che limita il risarcimento in ragione del concorso di colpa del danneggiato, in capo alla vittima è posto un dovere di cautela, da attuarsi mediante l’adozione di condotte idonee a evitare il verificarsi dell’evento.
Tribunale di Catania, sentenza del 1° agosto 2019 n. 3345