Il credito di risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg. e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la RCA, non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 28/08/2019 n. 21765