Si ha garanzia propria quando
- la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo
- quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande
- quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l’azione principale e con quella di regresso.
Si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base a un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale.
Corte d’Appello di Bari, sentenza del 30/07/2019 n. 1613