LEGGE DI BILANCIO/ Per altri tre anni perequazione solo fino a tre volte il minimo
Rivalutazione ridotta oltre 1.540 . Ticket sopra 100 mila
di Daniele Cirioli

Doppio taglio alle pensioni. Rivalutazione ridotta per tre anni (2019/2021) a quelle d’importo superiore a 1.540 euro mensili lordi; prelievo straordinario a quelle d’oro, calcolate in tutto o in parte con la regola retributiva, per cinque anni. A prevederlo è un emendamento del governo al ddl di bilancio 2019 che, inoltre, tagli anche i fondi riservati a reddito di cittadinanza e revisione del sistema pensionistico (quota 100).

Perequazione: 10 anni di tagli. Niente da fare; neppure il capodanno 2019 vedrà il ritorno ai criteri naturali di perequazione delle pensioni. Il 2018, infatti, doveva essere l’ultimo anno di operatività della deroga della Finanziaria 2014 (legge n. 147/2013) che per cinque anni (2014/2018), dopo il blocco totale per il biennio 2012/2013 (in parte recuperato per via giudiziaria), ha ridotto la rivalutazione per salvaguardare i conti pubblici. Dal prossimo anno si doveva tornare alle originarie regole di perequazione che, non solo sono più magnanime ai pensionati, ma vedono anche applicare la rivalutazione con regole a vantaggio dei pensionati: non per un singolo scaglione in base all’importo complessivo della pensione, ma per diversi scaglioni in base alle fasce d’importo della pensione: un «trucchetto» tecnico, questo, che ha consentito ulteriori risparmi di spesa a svantaggio sempre dei pensionati. E invece il «trucchetto» e una ridotta rivalutazione saranno in vigore per altri tre anni. Per il triennio 2019/2021 gli aumenti delle pensioni saranno scaglionati nel seguente modo:
a) 100% dell’Istat alle pensioni complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps;
b) 97% dell’Istat alle pensioni superiori a tre ma non a quattro volte il minimo Inps;
c) 77% dell’Istat alle pensioni superiori a quattro ma non a cinque volte il minimo Inps;
d) 52% dell’Istat alle pensioni superiori a cinque ma non a sei volte il minimo Inps;
e) 47% dell’Istat alle pensioni superiori a sei ma non a otto volte il minimo Inps;
f) 45% dell’Istat alle pensioni superiori a otto ma non a nove volte il minimo Inps;
g) 40% dell’Istat alle pensioni superiori a nove volte il minimo Inps.

Resta operativa la clausola di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi d’importo, per cui le pensioni superiori a tale limite ma non a tale limite più l’importo della rivalutazione sono incrementate fino a raggiungere il citato importo (limite maggiorato della rivalutazione spettate per lo scaglione di riferimento).
In tabella viene messo a confronto la rivalutazione secondo le norme in vigore e quella in base alle norme previste dal ddl bilancio, sulla base del tasso Istat dell’1,1% già fissato per l’anno prossimo.
Ticket pensioni d’oro. Il governo ci riprova con il ticket sulle pensioni d’oro, una misura prevista dalla manovra del 2011, ma dichiarata incostituzionale (sentenza n. 216/2013). Forse proprio per superare i rilievi della corte costituzionale, il ticket è introdotto come “meccanismo di riduzione” delle pensioni (dunque, non come prelievo) che alimenta un nuovo fondo dell’Inps a destinazione specifica. Il ticket colpirà le pensioni che, nel complesso, superano i 100 mila euro lordi annui, ma l’applicazione non potrà mai comportare una riduzione della pensione sotto tale soglia. Il ticket colpirà i trattamenti diretti (pensione di vecchiaia e anzianità, con esclusione di quelle di reversibilità, d’invalidità e di quelle a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche), che abbiano quote calcolate con la regola retributiva, mentre non si applicherà alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. Gli scaglioni previsti per il ticket sono soggetti a rivalutazione annuale.

Fondi ridotti per pensioni e cittadinanza. Il ddl bilancio stanzia in specifici fondi le risorse per le future riforme. Il primo, denominato «fondo per il reddito di cittadinanza», avrà una dotazione di 7.100 mln di euro per il 2019, di 8.055 mln per il 2020 e di 8.317 mln dal 2021 (la prima bozza di ddl bilancio stanziava 9.000 mln annui a decorrere dal 2019). Il secondo fondo, denominato «fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani», avrà una dotazione di 3.968 mln di euro per il 2019, di 8.336 mln per il 2020, di 8.684 mln per il 2021 e di 8.153 mln per il 2022 (la prima bozza di ddl bilancio stanziava 6.700 mln di euro per il 2019 e 7.000 mln di euro annui a decorrere dal 2020).

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