La rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente, nella specie contraente, sia al proprietario del veicolo – sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà – in quanto responsabili civili e titolari dell’interesse esposto al rischio.
Ciò sia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, applicabile al caso, sia ai sensi del successivo e al riguardo sovrapponibile art. 144, codice assicurazioni private.
Cassazione civile sez. III, 23/08/2018 n. 21027