Sia che si applichi la procedura di risarcimento ordinaria, di cui al combinato disposto degli artt. 144 e 148 C.d.A., sia che si agisca nei confronti della propria impresa assicuratrice con la procedura del risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A., l’azione risarcitoria può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta o novanta giorni (a seconda che si tratti di soli danni a cose o di danni alla persona) dalla richiesta di risarcimento inviata alla compagnia a mezzo lettera raccomandata.
La formulazione delle disposizioni contenute nei due commi dell’art. 145 C.d.A. è praticamente la medesima, con la precisazione che, nel primo comma, è previsto che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento possa essere inviata anche per conoscenza all’impresa di assicurazione (anche se inviata per conoscenza), mentre, nel secondo comma, è previsto che la raccomandata sia, senz’altro, inviata per conoscenza all’impresa assicuratrice dell’altro veicolo (inviata per conoscenza).
Nel primo caso (ipotesi di risarcimento ordinario ex art. 148 C.d.A.), la lettera raccomandata può essere inviata anche per conoscenza all’impresa di assicurazione, il che vuol dire che primo destinatario può essere l’una o l’altra compagnia (quella propria o quella dell’altro veicolo) indifferentemente.
Nel secondo caso (ipotesi di risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A.), invece, primo destinatario è, senz’altro, la propria compagnia assicuratrice, proprio perché trattasi della procedura di risarcimento diretto, per cui la compagnia dell’altro veicolo è secondo destinatario (per conoscenza).
Tribunale di Firenze, sez II civile, sentenza 8 maggio 2018