di Francesca De Nardi
Il danno erariale, anche se accertato con sentenza passata in giudicato, non è automaticamente trasmissibile agli eredi. Così la Cassazione, sez. III civile, con sentenza 29/11/2018, n. 30856. L’Agenzia per la riscossione di Milano aveva notificato ai figli, in qualità di eredi, una cartella di pagamento per euro 3.921.989,91, relativa all’importo che il padre, deceduto nel 2007, era stato condannato a pagare a titolo di risarcimento danni nei confronti dell’erario con sentenza della Corte dei conti passata in giudicato.
Gli eredi avevano così proposto opposizione ex art. 615, comma 1, cpc, contro la cartella di pagamento, puntualizzando di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario e deducendo in via principale l’inesistenza di un titolo esecutivo nei loro confronti. Sostenevano che il titolo esecutivo emesso prima del decesso del responsabile dell’illecito, ex art. 1, comma 1, legge 20/1994 avrebbe potuto essere azionato esecutivamente nei loro confronti «solo previo l’accertamento della sussistenza delle condizioni di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi», richieste dalla legge ai fini della trasferibilità dell’obbligazione in capo agli eredi. La Cassazione, ponendo definitivamente fine alla controversia, accoglie la posizione dei figli ricorrenti. In tema di responsabilità amministrativa, infatti, anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissibilità agli eredi si verifica soltanto nei casi in cui il fatto illecito abbia non soltanto arrecato un danno all’erario, ma anche procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento, il che richiede che tale presupposto – così come il conseguente indebito arricchimento degli eredi – sia stato «accertato nel giudizio dinanzi al giudice contabile». Pertanto non è riscontrabile alcun automatismo nella trasmissione del debito, perché soggetto a presupposti che devono essere accertati in sede di giurisdizione contabile.
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