La Corte di cassazione riconosce il beneficio fiscale solo se il costo non è ribaltato sul cliente
di Debora Alberici

I contributi versati dall’avvocato alla Cassa forense non sono deducibili dal reddito complessivo. Il beneficio fiscale sussiste solo nel caso in cui il costo non sia stato ribaltato sul cliente.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 32258 del 13 dicembre 2018, ha respinto il ricorso di un legale.
La vicenda riguarda un professionista che aveva ricevuto un recupero a tassazione della maggiore Irpef. L’ufficio delle Entrate aveva infatti negato la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dall’avvocato alla Cassa forense.
Inutile il ricorso del legale alla Ctp di Napoli che aveva confermato l’atto impositivo. La decisione è stata poi confermata in secondo grado dalla Ctr e ora resa definitiva in sede di legittimità.

Il contribuente insisteva per il beneficio fiscale data l’obbligatorietà del versamento. Gli Ermellini hanno disatteso la tesi confermando e rendendo definitivo il verdetto d’appello.
In particolare sul punto hanno chiarito che le ragioni esposte dal ricorrente si infrangono sul dato letterale dell’art. 50 del Tuir, secondo il quale dal compenso del professionista sono esclusi i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (mentre concorrono a formare la sola base imponibile ai fini Iva). È infatti pacifico, ricorda la Corte, che l’importo del 2% (ora del 4%) del fatturato riportato nella parcella sia a carico del cliente, sicché il relativo importo non fa parte delle componenti del compenso e nulla pertanto va dedotto, esulando dalla fattispecie prevista dall’art. 10 del Tuir. Né il caso rientra nelle ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente (professionista) senza che il costo sia ribaltato sul cliente, come ad esempio nel caso in cui il contributo integrativo minimo sia stato versato alla Cassa forense a prescindere dalla fatturazione di prestazioni, perché necessario al raggiungimento dell’importo minimo richiesto per la permanenza della iscrizione alla medesima Cassa (in questa ipotesi deducibile).
Nulla da fare neppure sul tentativo del contribuente di far dichiarare nulla la notifica della cartella di pagamento.
Ora al legale non resta che versare la differenza dell’Irpef.
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