I volontari persone fisiche possono essere assicurati e utilizzati singolarmente in progetti di rilievo sociale come volontari. La magistratura contabile dà vita a un’altra delle ormai tante clamorose retromarce interpretative che destano disorientamento nelle amministrazioni e rivede a 180 gradi il proprio orientamento sull’utilizzo dei volontari, con la deliberazione della sezione autonomi 26/2017, che smentisce clamorosamente quanto indicato di recente dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 24 ottobre 2017, n. 281. La sezione Lombardia aveva confermato un orientamento molto radicato della magistratura contabile, secondo il quale il dlgs 117/2017 avrebbe finito per rafforzare il divieto in capo agli enti locali di incaricare direttamente persone fisiche come volontari, per scongiurare il rischio di creare rapporti di lavoro precari, simulati da attività di volontariato. La sezione autonomie, pur evidenziando le cautele necessarie alla corretta gestione dei rapporti con i volontari, mai qualificabili come lavoro, giunge ad un principio di diritto totalmente opposto: «Gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità». Nessuna norma, per la sezione autonomie, impedisce alle amministrazioni locali di avvalersi delle attività di volontariato di singoli cittadini che si offrano in modo spontaneo e disinteressato a collaborare con l’ente per fini di solidarietà sociale. I cittadini, a loro volta, non subiscono alcuna preclusione alla possibilità di porre la loro attività di volontari direttamente al servizio di un ente locale, invece che ad un ente del terzo settore così da indirizzare in modo proficuo la loro attività alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale. Il parere osserva che tale assunto «trova riscontro nell’art. 17, comma 2, del dlgs n. 117/2017, il quale recita: «Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore». Dunque, i comuni possono attuare l’articolo 18 del dlgs 117/2017, per accollarsi gli oneri delle assicurazioni di responsabilità contro gli infortuni e civile verso terzi, alla luce di quanto dispone l’articolo 17, comma 2, del dlgs 117/2017, secondo cui il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, «anche per il tramite di un ente del Terzo settore» e, quindi, non esclusivamente in modo mediato da detti enti. Il parere evidenzia che l’assenza di qualsiasi obbligo di prestazione lavorativa in carico al volontario qualifica la sua attività come necessariamente occasionale, perchè libera da vincoli temporali e da condizionamenti esterni derivanti dall’affidamento di terzi. Indirettamente, il parere mette in luce che i rapporti con i soggetti del terzo settore, sia singoli cittadini, sia enti, non deve essere configurato come prestazione di servizi, ma come promozione e riconoscimento dell’utilità sociale svolta, in maniera «aggiuntiva e complementare alle ordinarie attività dell’apparato organizzativo all’interno del quale si inserisce quale strumento mai sostitutivo delle risorse umane normalmente destinate al servizio di utilità sociale prescelto dal volontario». Pertanto, l’ente locale assume un ruolo di «mero promotore e utilizzatore finale del servizio di volontariato» mediante forme di collaborazione regolate con la sottoscrizione di convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. In ogni caso, la sezione autonomie ritiene necessario che gli enti locali regolino le attività dei volontari con un regolamento «che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell’attività in senso conforme alla normativa dettata per gli enti del Terzo settore». Il parere richiede, quindi, che si istituisca un registro dei volontari, «le cui risultanze, se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell’attività, con oneri a carico dell’ente locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari dallo stesso coordinate».
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