di Valerio Stroppa

Chi ha subito danni psico-fisici permanenti a seguito della vaccinazione antinfluenzale ha diritto all’indennizzo da parte dello stato. Anche se il trattamento non era obbligatorio, ma solo «raccomandato». A sancirlo è stata ieri la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 268/2017 ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 1 della legge n. 210/1992. Disposizione, quest’ultima, che escludeva dal diritto al risarcimento coloro che avevano riportato menomazioni permanenti a seguito del vaccino contro l’influenza. La questione era stata rimessa alla Consulta dalla Corte d’appello di Milano, che ipotizzava una lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, del principio di uguaglianza e del diritto alla salute sanciti rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. Secondo i giudici delle leggi, sebbene la vaccinazione antinfluenzale non fosse obbligatoria, la raccomandazione emanata dalle autorità sanitarie «è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo».

Compensi custodi giudiziari. La riduzione retroattiva dei compensi dei custodi di veicoli sequestrati dall’autorità giudiziaria è illegittima. Con la sentenza n. 267/2017 di ieri, la Consulta ha bocciato i commi 318-321 della legge n. 311/2004, che aveva previsto una tariffa forfettaria sugli incarichi di custodia già in essere, meno favorevole rispetto alle tariffe applicabili nel momento in cui i rapporti negoziali erano sorti. La tutela dell’affidamento, precisa la Corte, «non comporta che sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina di rapporti di durata», anche se si tratta di diritti soggettivi. Tuttavia, tale facoltà non può trasformarsi in «un regolamento irrazionale», incidendo «arbitrariamente su situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti».

Finanziamento Antitrust. Il sistema di finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che prevede oneri a carico delle società di capitali con fatturato superiore a 50 milioni di euro, passa il vaglio di costituzionalità. Con la sentenza n. 269/2017 di ieri, la Consulta ha giudicato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Ctp Roma. La scelta del legislatore di porre gli oneri di funzionamento dell’Antitrust in capo esclusivamente alle aziende con ricavi sopra i 50 milioni di euro, con aliquota pari allo 0,08 per mille del fatturato e un tetto massimo di 400 mila euro, viene ritenuta corretta. Potrebbe non esserlo, precisa la sentenza, qualora il prelievo avesse natura tributaria. «Ma così non è», puntualizzano i giudici delle leggi, in quanto il meccanismo «intende ripartire gli oneri economici relativi alla prestazione di un servizio pubblico tra i soggetti che giustificano l’esistenza di un’autorità garante della concorrenza e che nei fatti impegnano maggiormente la sua attività».

Voluntary disclosure. Il gettito derivante dalla riapertura della collaborazione volontaria spetta esclusivamente all’erario. Nel riproporre la procedura, infatti, il dl n. 193/2016 non ha inserito alcun richiamo al riparto delle somme incassate secondo le normative statutarie relativa a ciascuna autonomia speciale. Per questo motivo, con la sentenza n. 270/2017 di ieri la Corte costituzionale ha giudicato non fondata la questione sollevata dalle province autonome di Trento e Bolzano, che lamentavano la mancata compartecipazione agli incassi della voluntary bis.
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