Il Garante per la privacy pone un freno al “social spam”.
Se un indirizzo e-mail è presente su un social network non significa che possa essere utilizzato liberamente per qualsiasi scopo. Per inviare proposte commerciali è sempre necessario il consenso dei destinatari.
L’intervento del Garante fa seguito alla segnalazione di una società di consulenza finanziaria che lamentava l’invio di numerose e-mail promozionali indirizzate alle caselle di posta elettronica di alcuni suoi promotori senza che questi ne avessero autorizzato la ricezione.
Dagli accertamenti, svolti presso la società dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Privacy della GdF, è emerso che la raccolta degli indirizzi di posta elettronica avveniva, oltre che con altre modalità, anche attraverso l’instaurazione di rapporti su Linkedin e Facebook o “pescando” contatti sui social.
Il Garante, anche sulla base delle Linee guida del 4 luglio 2013 che hanno disciplinato peraltro proprio il fenomeno del “social spam”, ha quindi ritenuto illecito il trattamento degli indirizzi di posta elettronica.
Non ha alcun fondamento normativo la tesi sostenuta dalla società secondo la quale l’iscrizione a un social network implica un consenso all’utilizzo dei dati personali per l’attività di marketing. Tale finalità non è compatibile con le funzioni dei social network che sono preordinate alla condivisione di informazioni e allo sviluppo di contatti professionali, e non alla commercializzazione di prodotti e servizi.