Nel risarcimento del danno da trasfusioni, la circostanza della condizione di minorenne della vittima al momento della certificazione della malattia alla stessa diagnosticata e, in generale, al momento in cui il rapporto di causalità, tra detta malattia e l’illecito comportamento dell’amministrazione sanitaria, fosse oggettivamente riconoscibile, sulla base del giudizio espresso dalla corte territoriale, non vale a ritenere giustificata la pretesa sospensione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dalla stessa esercitato, atteso che, ai sensi dell’art. 2942 c.c., la sospensione contro il minore rimane sospesa nei soli casi in cui lo stesso non abbia un rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo.
Cassazione civile sez. VI, 10/11/2017 n. 26671