Particolare attenzione, nelle polizze di RCT, al contenuto della clausola sul vincolo di solidarietà

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione III civile, con sentenza numero 28656 del 30 novembre 2017 merita di essere segnalata per due importanti principi in essa sanciti in tema di:

  • unicità del fatto illecito nella ­responsabilità solidale ex 2055 cc avuto riguardo di rafforzare la posizione del danneggiato.
  • obbligo della Compagnia della Responsabilità Civile di uno dei corresponsabili, ex art 1917, a tenere indenne il proprio assicurato di tutto quanto deve pagare al terzo danneggiato (e non solo della propria quota parte)

di Sonia Lazzini

Il supremo giudice civile ritiene infatti infondato un ricorso nel quale la ricorrente sostiene che non troverebbe applicazione l’art. 2055, comma 1, c.c. (solidarietà passiva nella obbligazione risarcitoria del danno) in quanto nella fattispecie non si sarebbe in presenza di un “unico fatto dannoso” imputabile a condotte plurisoggettive, ma di distinti fatti dannosi derivati, il primo, dalla condotta colposa del soggetto dichiarato esclusivo responsabile del sinistro stradale (illecito extracontrattuale), ed il secondo, dalla condotta colposa omissiva imputabile al sanitario e quindi (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) all’ente pubblico per inadempimento della prestazione contrattuale. Né sarebbe configurabile nel secondo fatto dannoso un “aggravamento” del danno, atteso che la mera possibilità di ridurre le conseguenze della complicanza ascessuale si sostanzierebbero nel danno da perdita di chances “che è danno autonomo rispetto al danno effettivamente accertato”.

Ecco i motivi del rigetto:

Orbene è principio costantemente affermato da questa Corte quello per cui l’unicità del fatto dannoso, richiesta dall’art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiati sicché -sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale- se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire, essendo a tal fine irrilevante se il fatto dannoso sia derivato da più autonome azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti anche temporalmente distinti, ed anche diversi

Nella specie il Giudice di merito, motivando “per relationem” alla CTU collegiale, ha individuato l’eventum damni nelle “crisi epilettiche a distanza dal trauma” , ed ha identificato le concause di tale evento, sia nelle lesioni cerebrali riportate a causa del sinistro stradale, sia nella infezione determinata dall’ascesso cerebrale che ha richiesto l’asportazione chirurgica per omessa tempestiva somministrazione della terapia antibiotica

L’elemento diacronico delle condotte materiali imputabili, rispettivamente, alla conducente dell’auto investitrice ed al medico chirurgo dipendente della USL, non incide sulla unitarietà della fattispecie concreta, medesimo essendo l’evento dannoso prodotto dalle diverse condotte integranti distinte responsabilità extracontrattuale e contrattuale (dell’ente pubblico e da contatto sociale del medico operante).

La citata sentenza risulta fondamentale anche per il seguente principio:

“In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui l’assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l’obbligo indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell’assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma si estende potenzialmente a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo danneggiato”.

SU QUESTO ULTIMO ASPETTO, SORGE SPONTANEA LA DOMANDA:

questo principio vale anche in assenza di una specifica clausola di polizza?
Ne parliamo qui:

Gli obblighi assicurativi della Legge Gelli-Bianco per le strutture e per gli operatori sanitari

VIDEOCONFERENZA: 2 ore crediti IVASS; € 100 + iva
Lunedì 18 dicembre 2017, ore 15.00 – 17.00

Gli obblighi assicurativi della Legge Gelli-Bianco per le strutture e per gli operatori sanitari

per il testo integrale della sentenza

concorso causale della condotta illecita extracontrattuale della conducente dell’auto investitrice e della condotta omissiva integrante inadempimento della prestazione contrattuale medica