di Andrea Mascolini
La responsabilità solidale del committente per i crediti contributivi e retributivi scatta anche in caso di subfornitura e non solo in presenza di subappalto; prevale una lettura estensiva della norma che è costituzionalmente orientata e, perciò, legittima. Così la Corte costituzionale con la pronuncia 254 del 6/12/2017 sul giudizio di legittimità dell’art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), promosso dalla Corte di appello di Venezia in riferimento agli art. 3 e 36 della Costituzione. La vicenda vedeva una stazione appaltante condannata al pagamento di retribuzioni non corrisposte dall’impresa (sua) subfornitrice, ai lavoratori di quest’ultima. Nel ricorso era stata sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale della norma, applicata dal primo giudice, di cui all’art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003, la quale stabilisce che «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto». Il punto che veniva posto era che la norma non dovesse essere applicata oltre i casi espressamente previsti (appalto e subappalto) e quindi non in caso di subfornitura; in sostanza, la fattispecie contrattuale (subfornitura) non poteva essere ricondotta nell’ambito di applicazione della legge (subfornitura è cosa diversa da subappalto). La Corte, nel ritenere infondata la questione di legittimità offre una lettura ampia della norma e tale da ricomprendere nel suo alveo anche forme contrattuali non del tutto omogenee rispetto a quelle contemplate dalla norma; ciò nonostante dottrina e giurisprudenza di merito siano divise sulla configurazione giuridica e sul più corretto inquadramento sistematico del contratto di subfornitura (autonomia o meno dal contratto di appalto) . La Corte evidenzia che, nonostante i diversi orientamenti, in ogni caso emerge sempre una apertura all’estensione della responsabilità solidale del committente ai crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore che «costituisce naturale corollario della tesi che configura la subfornitura come «sottotipo» dell’appalto e, a maggior ragione, di quella che sostanzialmente equipara i due negozi». I giudici precisano che «la ratio dell’introduzione della responsabilità solidale del committente, che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale, non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento». Occorre porsi, infatti, nella logica della necessaria «tutela dei dipendenti dell’impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, tutele sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un normale appalto».
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