di Maria Elisa Scipioni.

Conseguentemente all’approvazione della legge sulle unioni civili e alla sentenza della Corte Costituzionale circa la cosiddetta “norma anti-badante”, la disciplina delle pensioni di reversibilità nell’ultimo biennio ha subito delle modifiche e integrazioni.

Di fatto, con la legge 76 del 21 maggio 2016 in vigore dal 5 giugno anche il partner dell’unione civile possiede gli stessi diritti in tema di pensione di reversibilità del coniuge. Rimane invece escluso il convivente “more uxorio” del pensionato o lavoratore deceduto, anche se ufficialmente riconosciuto.

Da ultimo la “norma anti-badante” introdotta per scoraggiare i cosiddetti “matrimoni di comodo”, che prevedeva una riduzione della pensione indiretta o di reversibilità del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il deceduto mancante rispetto al decimo, qualora il matrimonio fosse stato contratto a età del dante causa superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a 20 anni, è stata definita incostituzionale. Nello specifico la Corte, con la sentenza n. 174 depositata il 14 luglio 2016, ha dichiarato incostituzionale la norma, in quanto le limitazioni introdotte dalla stessa si collegano alla presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di settant’anni con una persona di vent’anni più giovane traggano origine dall’intento di frodare l’erario, in assenza di figli minori, studenti o inabili.

Quando e a chi aspetta la pensione di reversibilità?

La pensione ai superstiti consiste in una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato o dell’iscritto lavoratore attivo.

Occorre innanzitutto individuare una differenza sostanziale per identificare le varie tipologie di pensioni ai superstiti.

Si parla di pensione di reversibilità, qualora il lavoratore sia già titolare di pensione diretta al momento del decesso; mentre si definisce pensione indiretta la prestazione erogata in favore dei superstiti quando il deceduto era ancora in costanza di rapporto di lavoro. A differenza della prima, per veder riconosciuta la pensione indiretta è necessario che il lavoratore deceduto abbia maturato:

  • almeno 20 anni di contribuzione;

oppure

  • 5 anni di contributi di cui almeno 3 versati nei 5 anni precedenti il decesso.

Ai soli fini del raggiungimento dei suddetti requisiti assicurativi e contributivi si considerano utili anche i periodi di godimento dell’assegno ordinario d’invalidità nei quali non risulti svolta attività lavorativa.

In sintesi, se il dante causa al momento del decesso è in costanza di rapporto di lavoro, i superstiti legittimi hanno diritto alla cosiddetta pensione indiretta. Se il dante causa al momento del decesso è già pensionato, i superstiti hanno diritto alla pensione di reversibilità.

Nel caso in cui la morte del lavoratore (solo se iscritto in un fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti) sia in rapporto causale diretto con finalità di servizio, ai superstiti spetta la c.d. pensione privilegiata indiretta purché dall’evento morte non sia derivato il diritto dei superstiti ad avere attribuite altre prestazioni a carico dell’INAIL o di altri enti pubblici. Viene meno quindi il perfezionamento del requisito contributivo.

Chi sono i superstiti?

I soggetti superstiti che hanno diritto a ottenere la prestazione previdenziale alla morte del lavoratore sono esplicitamente individuati dalla legge e sono:

  • il coniuge. In questo caso il diritto alla pensione è automatico, senza il bisogno del riconoscimento di alcuna condizione di carattere soggettivo. Al coniuge superstite, se separato con addebito, la pensione spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti. La pensione spetta anche al coniuge divorziato solo se titolare di assegno divorzile e a condizione che non si sia risposato. Qualora il defunto avesse contratto due matrimoni, la pensione ai superstiti sarà ripartita tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato (del primo matrimonio) dal Tribunale.

In ogni caso il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge superstite e/o per il coniuge divorziato, qualora contragga nuovo matrimonio.

  • i figli. Contestualmente al coniuge, la pensione ai superstiti spetta ai figli, anche adottivi e minori affidati. Devono possedere uno dei seguenti requisiti:
    • Minore età (inferiore a 18 anni);
    • Maggiore età studente di scuola media o professionale fino a 21 anni a carico del deceduto[1] a condizione di non prestare attività lavorativa;
    • Maggiore età studente universitario per la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, sempre che risulti a carico del deceduto e non presti attività lavorativa;
    • Inabile di qualsiasi età che risultasse a carico del deceduto.
  • i genitori. In mancanza del coniuge e dei figli hanno diritto alla pensione i genitori, purché a carico del deceduto, abbiano più di 65 anni di età e non siano titolari di pensione diretta.
  • I fratelli e sorelle. Ne hanno diritto anche i fratelli celibi e le sorelle nubili purché a carico del deceduto, siano inabili al lavoro e non siano titolari di pensione diretta o indiretta.

In funzione del numero e della tipologia dei soggetti componenti il nucleo famigliare, la pensione viene suddivisa tra i superstiti nelle seguenti misure:

Tabella 1 – La proporzione tra i superstiti

SuperstitiProporzione
il coniuge solo60%
il coniuge con un solo figlio80% (60+20)
il coniuge con due o n figli100% (60+40/n+40/n)
un figlio70%
due figli80% (40+40)
da tre o n figli100% (1/n+1/n+…)

 

Ovviamente se si tratta di pensione di reversibilità si applica la percentuale all’importo della pensione liquidata al deceduto. Per la pensione indiretta si calcola l’importo di quella che sarebbe spettata all’assicurato al momento del decesso tenendo conto dell’entità dei contributi accreditati a quella data e si applica la percentuale spettante.

In assenza del coniuge e dei figli, la pensione è erogata ai genitori e ai fratelli del deceduto nelle seguenti misure:

Tabella 2 – La proporzione tra i superstiti in assenza di coniuge e figli

SuperstitiProporzione
un genitore15%
due genitori30% (15+15)
un fratello o una sorella15%
due fratelli o sorelle30% (15+15)
tre fratelli o sorelle45% (15+15+15)
quattro fratelli o sorelle60% (15+15+15+15)
cinque fratelli o sorelle75% (15+15+15+15+15)
sei fratelli o sorelle90% (15+15+15+15+15+15)
sette fratelli o sorelle100% (100/n+100/n+…)

 

I requisiti minimi per l’accesso alla pensione ai superstiti sono differenti fra i lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Nel caso di lavoratori dipendenti i requisiti sono 5 anni di contribuzione, di cui 3 negli ultimi 5. Si prescinde da questa clausola se le cause del decesso sono per servizio, nel qual caso basta un giorno di iscrizione all’ente previdenziale pubblico. Per i lavoratori autonomi si prescinde se la causa è extra servizio o per servizio e si applica la regola più rigida, i 5 anni di contributi di cui 3 negli ultimi 5.

In molti casi, la pensione ai superstiti, essendo commisurata al livello contributivo raggiunto, necessita di un’integrazione al minimo che è garantita secondo la seguente regola:

se la pensione calcolata sulla base dei contributi accreditati, spettante al totale dei superstiti, risultasse d’importo inferiore al minimo di 6.524 euro/anno (in via previsionale per il  2017), la stessa è integrata sino al raggiungimento del limite. Ne hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti privati, pubblici e i lavoratori autonomi della gestione INPS del sistema di calcolo retributivo e misto. Sono invece esclusi tutti i soggetti che, avendo iniziato a contribuire dal 1996, ricadono interamente nel nuovo sistema contributivo.

L’integrazione spetta una sola volta, sull’importo complessivo della pensione prima della suddivisione in quote tra i superstiti aventi diritto. L’integrazione è vincolata dal reddito proprio del superstite. Occorre inoltre rilevare che la pensione ai superstiti può essere ridotta, secondo regole precise, in funzione degli altri redditi posseduti dai superstiti legittimi. In particolare questa regola non vale se la pensione spetta ai figli minori, studenti o inabili e si applica nella seguente misura:

Tabella 3 – Trattenuta per reddito del superstite

Reddito del superstite2017*Trattenuta
Fino a 3 volte il trattamento minimo InpsFino E. 19.573,71nessuna
Superiore a 3 volte il trattamento minimoOltre E. 19.573,71

fino a E. 26.098,28

25%
Superiore a 4 volte il trattamento minimo InpsOltre E. 26.098,28

fino a E. 32.622,85

40%
Superiore a 5 volte il trattamento minimo InpsOltre E. 32.622,8550%

*importo provvisorio

Rientrano nel calcolo del reddito i redditi soggetti all’Irpef (stipendi, pensioni, terreni, fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato ecc.);

Non costituiscono reddito:

  • i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
  • la casa di proprietà del superstite se vi abita;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • la pensione stessa di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l’interessato sia titolare.

Infine, in assenza dei presupposti utili al riconoscimento della pensione ai superstiti, i familiari hanno diritto a un’indennità che varia a seconda che il deceduto fosse assicurato all’INPS prima o a partire dal 1° gennaio 1996, rispettivamente si parla di “indennità per morte” e di “indennità una tantum”.

L’indennità di morte spetta al coniuge, o in mancanza ai suoi figli, per un importo pari a 45 volte l’ammontare dei contributi versati, comunque non può essere inferiore a 22,31 Euro né superiore a 63,93 Euro, qualora al momento del decesso, il lavoratore assicurato, rientrante nel sistema retributivo o misto non è titolare di pensione diretta o non sussiste per i superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti. Il diritto all’indennità matura soltanto se a favore dell’assicurato risultano accreditati nei 5 anni precedenti il decesso almeno 52 contributi settimanali, quindi un anno di contribuzione.

In caso di decesso di un lavoratore appartenente al sistema contributivo, invece, i superstiti hanno diritto a un’indennità una tantum, pari all’ammontare mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell’assicurato, se:

  • non hanno diritto alla pensione indiretta per mancanza dei requisiti assicurativi e contributivi della posizione del deceduto;
  • non hanno diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza della morte dell’assicurato;
  • si trovano, alla data del decesso dell’assicurato, nelle condizioni reddituali richiesti per l’ottenimento dell’assegno sociale.

L’indennità una tantum viene ripartita tra i superstiti in base ai criteri optanti per la pensione ai superstiti.

La misura della pensione ai superstiti (il quanto)

Le pensioni ai superstiti e di reversibilità sono calcolate con le stesse modalità delle più note pensioni di vecchiaia e anzianità. La misura della pensione è sempre collegata con il reddito lordo dichiarato ai fini contributivi. La pensione ai superstiti è quindi la percentuale specificata nelle tabelle 1 e 2, in funzione del numero di componenti superstiti del dante causa, della quota consolidata per i contributi accreditati della pensione di vecchiaia. Risulta pertanto evidente che tale prestazione, se si è in possesso di pochi anni di contribuzione, risulta essere certamente insufficiente vista la gravità dell’evento. Così come nel caso ci si trovi in presenza di redditi significativi, che diminuiscono considerevolmente il livello di copertura attesa. Per ciò che concerne le cause di premorienza per servizio, nel caso specifico del lavoro dipendente ove è formulabile questa differenza, esiste un istituto, l’INAIL, che certamente genera prestazioni decisamente più favorevoli.

Per completare il quadro è necessario ricordare che oltre le prestazioni erogate dall’INPS a tutela del rischio di morte, anche l’INAIL in caso di premorienza del lavoratore concede una rendita ai superstiti più conveniente e favorevole in quanto non soggetta a tassazione IRPEF.

[1] Il requisito della vivenza a carico del soggetto lavoratore-pensionato deceduto, non richiesto per il coniuge e per i figli minori, viene soddisfatto al sussistere di due precise condizioni:
a) la non autosufficienza economica: il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30% (per il 2017: maggiorenne 8.481,94 E.; maggiorenne inabile 16.532,10 E.; maggiorenne inabile titolare di indennità di accompagnamento 22.717,26 E.);
b) mantenimento abituale: ove il superstite non conviva con il defunto occorre accertare che il dante causa concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite.