Per la salvaguardia Fornero ammesso anche il riscatto
di Daniele Cirioli
Salvaguardia Fornero a maglie larghe per i «dipendenti» del settore privato. Sono utili anche i contributi volontari, quelli figurativi e da riscatto per raggiungere il requisito contributivo di 35 anni (uomini) o 20 anni (donne con 60 anni) al 31 dicembre 2012, per potersi pensionare a 64 anni e 7 mesi (uomini e donne). Lo precisa l’Inps nella circolare n. 180/2017, modificando i criteri per l’agevolazione, a seguito di nuove indicazioni del ministero del lavoro.
La salvaguardia Fornero. I chiarimenti riguardano due eccezioni di pensionamento anticipato, disciplinate dalla riforma Fornero (art. 24, comma 15-bis, dl n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011):
1) ai lavoratori (maschi): possibilità di conseguire la pensione anticipata all’età di 64 anni e 7 mesi al ricorrere, contestuale, delle seguenti condizioni:
almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2012;
possesso entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il diritto alla pensione fissati dalla tabella B della legge n. 243/2004 (la cosiddetta riforma Maroni), ossia «quota 96» (35/36 anni di contributi più età di 61/60 anni);
2) alle lavoratrici (donne): possibilità di conseguire la pensione di vecchiaia all’età di 64 anni e 7 mesi al ricorrere, contestuale, delle seguenti condizioni:
almeno 20 anni di contributi al 31 dicembre 2012;
età non inferiore a 60 anni al 31 dicembre 2012.
Le due eccezioni operano esclusivamente a favore dei lavoratori e delle lavoratrici che, al 28 dicembre 2011 (data d’entrata in vigore della legge n. 214/2011), hanno svolto attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione che liquida la pensione (per esempio, lavoratore che a quella data svolgeva attività di lavoro dipendente e dopo ha svolto lavoro autonomo).
Deroghe a maglie più larghe. L’Inps, sostenendo che l’anzianità contributiva richiesta va «maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato», ha finora escluso dal computo (del requisito contributivo) tutti i periodi coperti da contributi volontari, figurativi per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente privato, nonché da riscatto non correlato ad attività lavorativa (così in circolare n. 196/2016, su ItaliaOggi del 12 novembre 2016). Ma ieri ha annunciato la novità: il ministero del lavoro «ha espresso l’avviso che, in considerazione della formulazione della norma e dei principi generali in materia previdenziale, si ritiene possibile specificare che anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili allorquando, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente privato, consentano di raggiungere il requisito di anzianità contributiva richiesta dal comma 15-bis dell’articolo 24 del dl n. 201 del 2011». Così, chi rientra nella casistica ma ha contributi non sufficienti al 31 dicembre 2012 (meno di 35 anni se uomo, 20 anni se donna), può ora valutare di chiedere un eventuale riscatto della laurea (se posseduta e non ancora riscattata), per perfezionare il diritto al pensionamento anticipato e lasciare subito il lavoro.
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