Perché possa escludersi la responsabilità per danni derivanti da mancata custodia dell’animale pericoloso, non è sufficiente che lo stesso si trovi in un luogo privato o recintato, essendo necessario, altresì, che in tale luogo non possano introdursi persone estranee.
Non basta nemmeno l’apposizione, all’esterno, di una scritta che metta in evidenza la presenza all’interno di un animale perché comunque eventuali lesioni a terzi comportano una responsabilità del proprietario che deve provvedere a un’adeguata sua custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone.
Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017 n. 51448