Assicurare il rischio di diffamazione

GIURISPRUDENZA

Autore: Massimo Dotto e Gerardo Granato
ASSINEWS 292 – dicembre 2017

 

La possibilità di assicurare il rischio da diffamazione è diventata una realtà anche in Italia dove si è assistito, negli ultimi anni, ad alcuni tentativi, spesso avallati dagli ordini regionali, di tutelare giornalisti, pubblicisti o professionisti, dalle querele o dalle azioni risarcitorie, molto spesso con importi a “sei zeri” (nonostante in più occasioni si sia assistito a tentativi, anche in sede parlamentare, di arginare il fenomeno), intentate nei loro confronti a seguito della pubblicazione di articoli asseritamente diffamatori. Da questo punto di vista, si pone la duplice necessità di tutelare da un lato il diritto alla informazione della generalità dei consociati che rischia di essere minato dall’esercizio pretestuoso (e con effetto intimidatorio) delle azioni per diffamazione, dall’altro il diritto della persona offesa da tale illecito a vedersi pienamente risarcita del danno subito.

Alcune proposte legislative, rimaste a livello embrionale, hanno, proprio a tale proposito, ipotizzato di introdurre un obbligo di assicurazione per i giornalisti, a tutela sia dei danneggiati, nei casi di condotte diffamatorie poste in essere da soggetti non sempre solvibili (ad esempio, i collaboratori esterni dei giornali o i free lance), sia dei giornalisti, per quel che riguarda il diritto di cronaca e di informazioni da questi garantito alla collettività.

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