È sul lavoro “in itinere” l’infortunio avvenuto durante il normale percorso andata-ritorno tra abitazione e luogo di lavoro, da un luogo di lavoro ad altro (in rapporti di lavoro plurimi) o per i pasti se non c’è mensa aziendale; può essere coinvolto o meno un mezzo di trasporto.
L’art. 12 del d.lgs. 38/2000 ne definisce i contorni e le esclusioni (come l’abuso di alcool e droghe): interruzioni/deviazioni dal tragitto ottimale non rientrano nella copertura, se non in specifiche condizioni di “necessità” tra cui causa di forza maggiore (come guasti), obblighi penalmente rilevanti (come prestare soccorso) ed esigenze costituzionalmente rilevanti (come l’accompagno di figli a scuola).
Così per l’uso del mezzo privato, è tutelato solo se necessitato in certe condizioni come la mancanza di mezzi pubblici o loro tempi di attesa/percorrenza eccessivamente lunghi. I numeri del 2015 (ancora in fase di consolidamento) indicano che tra gli infortuni accaduti nel 2015 e denunciati all’Inail (636.766), quelli in itinere (95.195) hanno rappresentato il 15% e per i soli eventi mortali (1.246 denunce) il 25% (310 in itinere), percentuali rispettate anche negli accertamenti positivi. In gran parte dei casi (soprattutto mortali) c’è un mezzo di trasporto coinvolto ed è più incisivo tra le donne (meno presenti in professioni fisicamente rischiose).
Fonte: Dati Inailvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);