Nella responsabilità colposa in caso di sinistro stradale, il conducente ha l’obbligo di tenere un comportamento prudente e accorto, prevedendo anche le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili; nella vicenda oggetto di giudizio, l’imputato aveva tenuto una velocità non rispettosa dei limiti e non adeguata al contesto, così concorrendo nella determinazione del sinistro, riconducibile anche all’improvvida condotta di guida dell’altro automobilista.
Cassazione penale sez. IV, 30/09/2016 n. 44323d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);