Incentivi a minibond e social lending. Coop più garantite
Pagina a cura di Gloria Grigolon
Più tutele per il privato che concede prestiti alle piccole e medie imprese. E maggior spazio ai canali alternativi di finanziamento, con incentivi regolamentari e fiscali per l’emissione (e l’investimento) di obbligazioni riservate a soggetti non quotati (minibond). L’obiettivo è espandere la fetta dei crediti, tramite canali alternativi di finanziamento, evitando l’interposizione del mezzo bancario. Agevolazioni previste anche in materia di piattaforme telematiche per l’incontro della domanda e dell’offerta di liquidità (social lending), mentre si rafforzano le garanzie patrimoniali per le società cooperative.
Provvedimento Bankitalia. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento di Banca d’Italia dello scorso 8 novembre, recante «Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche» (G.U. Serie generale 271/2016 del 19/11/2016). Con esso il legislatore è intervenuto sulle tutele dei risparmiatori che prestano fondi a soggetti diversi dalle banche, allo scopo di incentivarli a concedere di più, colmando quindi il gap tra domande complessive di finanziamento e concessioni degli istituti di credito in calo (l’ultimo dato sul credito bancario alle società è risultato infatti pari allo 0,2%). L’entrata in vigore delle disposizioni è fissata al primo gennaio 2017; esse andranno ad abrogare il Cap. 2, titolo IX della circolare 229/1999. Gli obblighi informativi in nota integrativa dovranno invece essere adempiuti a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2016.
Raccolta a vista. La nuova misura va anzitutto a confermare quanto già attualmente in essere: il testo ribadisce infatti il divieto di effettuare raccolta a vista per tutti quei soggetti diversi dalle banche. Per evitare che tale vincolo venga aggirato, Bankitalia ha specificato dovrà essere considerata «a vista» non solo la raccolta rimborsabile immediatamente su richiesta del depositante o con preavviso inferiore a 24 ore, ma anche quella per la quale è previsto un preavviso più lungo, nel caso in cui il soggetto che ha raccolto i fondi si riservi la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima della scadenza del termine.
Prestito sociale. Di non minore importanza, quanto disposto dal regolamento in materia di garanzie legate al prestito sociale. La misura va a rafforzare le coperture patrimoniali richieste alle società cooperative che ricevono prestiti sociali per un ammontare complessivo superiore a tre volte il proprio patrimonio (e comunque entro il limite massimo di cinque volte). Se la società cooperativa ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi della normativa applicabile, il valore del patrimonio è quello risultante dal bilancio consolidato; se la società è esonerata dall’obbligo di redigere il consolidato, si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate. Le società cooperative con più di 50 soci dovranno includere tra le altre cose nella nota integrativa del bilancio d’esercizio sia l’ammontare della raccolta presso soci in essere (anche in rapporto al patrimonio della società), sia il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie, sia, qualora la società raccolga presso soci oltre tre volte il patrimonio, l’indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e il tipo di garanzia. L’ottica è quella di migliorarne la trasparenza, accrescendo la consapevolezza dei risparmiatori sulle caratteristiche e sui rischi che il prestito sociale comporta.
Social lending. Ulteriore macro tematica discussa nel testo è relativa al social lending, le cui disposizioni forniscono invece indicazioni e chiarimenti agli operatori sui limiti entro i quali l’attività può essere svolta nel rispetto delle regole sulla attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. Tramite tale strumento i soggetti interessati possono richiedere a potenziali finanziatori (per mezzo di piattaforme online), fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto. Nel dettaglio, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento dai gestori autorizzati a operare come istituti di pagamento e la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica. Relativamente ai prenditori, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l’acquisizione di fondi effettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori e l’acquisizione di fondi presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale. Resta ferme la possibilità di raccolta senza limiti da parte delle banche che esercitano attività di social lending attraverso portali telematici.
Disposizioni finali. Per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sarà necessario attendere fino al primo gennaio 2017. La definizione del patrimonio a livello consolidato verrà applicata a partire dai valori del bilancio relativi all’esercizio 2016, con riferimento sia all’obbligo di garantire almeno il 30% della raccolta (se eccedente il limite di 3 volte), sia al calcolo del limite massimo di 5 volte. Infine, dovranno essere adeguati entro il 30 giugno 2017 i contratti di garanzia con soggetti vigilati per allinearli ai requisiti e agli schemi di social lending (legati alla contrattualistica e all’operatività).
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