Pietra tombale sulle istanze dei prof bloccati dalla Fornero
di Nicola Mondelli
Dal prossimo 1° maggio 2017, se il disegno di legge di stabilità 2017 nel testo approvato dall’Aula di Montecitorio sarà approvato nella stessa versione dall’aula di Palazzo Madama, i lavoratori pubblici e privati, ivi compresi quelli del comparto scuola, potranno andare in pensione di vecchiaia prima del raggiungimento dell’età anagrafica richiesta dalla normativa vigente, utilizzando il nuovo istituto denominato Ape. Si tratta dell’acronimo di anticipo finanziario a garanzia pensionistica, in versione social (a costo zero) e in versione volontaria (con prestito). In entrambe le versioni il novello istituto consente di anticipare l’accesso alla pensione di vecchiaia fino a tre anni e sette mesi prima del raggiungimento dell’età anagrafica prevista dalla normativa vigente (66 anni e sette mesi nel 2017 e nel 2018).
Per accedere all’anticipo pensionistico a costo zero il lavoratore della scuola deve aver compiuto almeno il sessantatreesimo anno di età e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
– assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente disabile in situazione di gravità ed essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– avere riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento ed essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– di prestare servizio da non meno di sei anni continuativi quale insegnante nella scuola dell’infanzia ed essere in possesso di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.
Per tutta la durata del periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di uscita anticipata dal servizio e quello di raggiungimento dell’età anagrafica richiesta dalla normativa vigente(66 anni e sette mesi) al beneficiario sarà erogata mensilmente su dodici mensilità una indennità pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo dell’indennità non potrà in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro e non a rivalutazione.
La pensione anticipata con prestito può essere chiesta dal personale scolastico purché abbia una età anagrafica non inferiore a 63 anni, possa fare valere almeno 20 anni di contribuzione e la pensione maturata essere pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto dall’assicurazione generale obbligatoria. Per tutto il periodo di uscita anticipata dal lavoro e fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista dalla normativa vigente per accedere alla pensione di vecchiaia (66 anni e sette mesi nel 2017 e nel 2018), al lavoratore sarà corrisposta, a titolo di prestito da restituire, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili per la durata di venti anni, una somma mensile pari a quella derivante dalla pensione maturata.
Sempre dal 1° maggio 2017 potranno, indipendentemente dall’età anagrafica, accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi i lavoratori precoci, quelli cioè che al compimento del diciannovesimo anno di età potevano fare valere almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo e che all’atto della richiesta di pensionamento si trovino in alcune particolari condizioni. Il disegno di legge proroga infatti, per l’ottava volta, alcune misure in materia di salvaguardia dei lavoratori coinvolti nell’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsti dalla riforma Fornero nell’articolo 24 del decreto legge 201/2011.
Pietra tombale su quota 96. Tra i lavoratori cui il disegno di legge di stabilità 2017 consente di accedere al trattamento pensionistico con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa previgente l’entrata in vigore dell’articolo 24 decreto legge 201/2011, ci sono anche i docenti e il personale Ata che nel corso dell’anno 2011 risultavano essere in congedo, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001, per assistere figli con disabilità grave. Non ci sono invece i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che si riconoscono nella famigerata “quota 96”. È fallito infatti anche l’ennesimo tentativo, esperito nel corso dell’esame del disegno di legge di stabilità svoltosi nella V Commissione bilancio della Camera, di fare rientrare nell’ottava norma di salvaguardia, prevista dal comma 212 del disegno di legge di stabilità, il personale della scuola, che aveva maturato i requisiti ante riforma Fornero entro il 31 agosto 2012 anziché entro il 31 dicembre 2011.
La motivazione addotta dalla Commissione bilancio per non accogliere la richiesta di quel migliaio di lavoratori della scuola che chiedevano di vedersi riconoscere, seppure a posteriori, un diritto loro negato da un evidente errore del legislatore che non aveva tenuto conto della specificità del servizio scolastico (servizio che si svolge non nell’arco dell’anno solare ma in quello che inizia dal 1° settembre e si conclude entro il successivo 31 agosto) è al seguente: la soluzione ai danni provocati dalla legge Fornero potrà essere raggiunta solo quando sarà disponibile da parte del Miur una quantificazione certa rispetto a quante siano le persone interessate.
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