Le novità per Ape e lavori usuranti restano sulla carta
Pagina a cura di Nicola Mondelli 1.Continua
Si tinge di giallo la normativa previdenziale a cui devono fare riferimento i lavoratori del comparto scuola orientati a cessare dal servizio con diritto a pensione a decorrere dal 1° settembre 2017. Un giallo che nasce da un evidente scollamento tra le norme in vigore e quelle che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017 unitamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di bilanci e di stabilità 2017.
In forza di quali norme previdenziali il personale della scuola può chiedere di essere collocato a riposo con diritto a pensione con effetto dal 1° settembre 2017 ? Solo con le norme contenute nell’articolo 24 del decreto legge 201/2011 e successive modifiche e integrazioni o anche con quelle contenute nel “pacchetto previdenza” di cui alla legge di bilancio e di stabilità 2017 ?
È quanto si stanno chiedendo alcune migliaia di docenti e di personale educativo ed Ata che hanno la certezza di poter fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dall’art. 24 del decreto legge 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, sia quelle altre diverse migliaia che potrebbero accedere alla pensione beneficiando invece delle modifiche introdotte alla normativa vigente dalla legge di bilancio e di stabilità 2017.
Prima di esaminare l’insieme delle norme previdenziali in vigore al momento dato e quelle che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017, è opportuno ricordare che, indipendentemente dalle modifiche, a scandire sia i termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio che per l’accesso al trattamento pensionistico da parte del personale scolastico in servizio con contratto a tempo indeterminato sono le disposizioni contenute rispettivamente nell’art.59, comma 9, della legge n. 449/1997 e nell’art. 1, comma 2, del DPR n. 351/1998.
Il comma 9 dell’art. 59 della legge n. 449/1997 dispone infatti che per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel casi di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.
Il comma 2 dell’art. 1 del dpr n. 351/1998 dispone che il termine entro il quale, annualmente, i docenti e il personale Ata possono presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni è stabilito annualmente con apposito decreto del ministro dell’istruzione.
Termini per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio e tempo di decorrenza del trattamento economico di pensione di cui alle due suddette norme non trovano invece applicazione nei casi di cessazione dal servizio per dispensa per motivi di salute o per causa di servizio.
Per i soli dirigenti scolastici invece il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio continua ad essere quello fissato dall’art. 12 del contratto collettivo nazionale per l’Area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 15 luglio 2010 e cioè il 28 febbraio.
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