La scelta per l’anticipo scatta a determinate condizioni
Pagina a cura di Daniele Cirioli

Dal prossimo anno si potrà andare prima in pensione con l’Ape («anticipo pensionistico»). Si potrà smettere di lavorare a 63 anni d’età se nei successivi 3 anni e 7 mesi si matura il diritto alla pensione di vecchiaia. A prevederlo è il ddl di Bilancio 2017 che riceverà oggi il via libera definitivo. Due le tipologie di Ape, offerte a tutti i lavoratori, pubblici e privati: volontaria (che dovranno pagarla gli stessi lavoratori una volta andati in pensione) e sociale (gratuita solo per particolari categorie di soggetti: disoccupati, invalidi, occupati in particolari attività quali camionisti, gruisti, infermieri, maestre d’asilo, operatori ecologici ecc.).

L’Ape. È la novità principale in materia pensionistica: l’Ape che sarà operativo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. In sostanza, consentirà di mettersi a riposo prima del tempo, mediante un prestito concesso da una banca scelta dal lavoratore fra quelle che aderiranno all’iniziativa. Il prestito serve da provvista finanziaria per l’erogazione dell’Ape, che non può avere durata inferiore ai sei mesi, dal momento della richiesta fino all’accesso alla pensione di vecchiaia. A partire da tale epoca (accesso alla pensione di vecchiaia) inizia il percorso di restituzione del prestito, mediante rate di ammortamento mensili di pari importo per la durata di 20 anni, fermo restando la facoltà di estinzione anticipata.

L’Ape volontaria. All’Ape potranno far ricorso tutti i lavoratori, pubblici e privati, iscritti a tutte le gestioni Inps: dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti) e parasubordinati della gestione separata (co.co.co., professionisti senza cassa ecc.). L’accesso è a queste condizioni:

1) età non inferiore a 63 anni;

2) almeno 20 anni di contributi;

3) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;

4) importo della pensione di vecchiaia, al netto della rata di ammortamento dell’Ape richiesta, non inferiore a 1,4 volte il minimo dell’Inps (circa 702,65 euro mensili).

Per fare richiesta dell’Ape sarà necessario dotarsi di una «certificazione del diritto all’Ape» rilasciata dall’Inps, incaricato di verificare il possesso dei requisiti. Oltre a decretarne il diritto tale certificazione indicherà pure l’importo minimo e massimo di Ape ottenibile. Tra questi due limiti il richiedente potrà decidere l’importo del prestito pensionistico.

Il costo dell’operazione è tutto e soltanto a carico del lavoratore e comprende, oltre al prestito vero e proprio (cioè all’Ape intascata), anche il costo del finanziamento (interessi), nonché il premio per la polizza assicurativa per il caso premorienza la cui sottoscrizione è obbligatoria. Ciò per evitare d’incidere (in caso di morte anticipata, prima cioè della scadenza dei 20 anni di durata del prestito) sulla futura pensione di reversibilità spettante agli eredi e comunque per evitare di lasciare il debito in eredità (se il pensionato passa a miglior vita, il prestito o quanto resta del prestito è rimborsato dall’assicurazione). La misura degli interessi e l’importo del premio di assicurazione verranno fissati in apposita convenzione tra ministri dell’economia e del lavoro, da una parte, e associazione bancaria italiana (Abi) e associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) dall’altra.

L’Ape sociale. L’Ape sociale è un’indennità a carico dello Stato che funziona come l’Ape volontaria, sempre dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018. All’Ape sociale non possono avervi accesso tutti i lavoratori, ma esclusivamente le categorie di soggetti indicate in tabella, al compimento dei 63 anni di età. La concessione dell’Ape sociale richiede necessariamente la cessazione dell’eventuale attività lavorativa svolta e non spetta a coloro che siano già titolari di una pensione diretta. Inoltre, non è compatibile con eventuale altri redditi da lavoro nei limiti di 8 mila euro annui (fino a tal importo, invece, si può lavorare e intascare l’Ape sociale in attesa della pensione di vecchiaia) e neppure con eventuali indennità di disoccupazione. L’Ape sociale è erogato mensilmente su 12 mensilità nell’anno ed è pari all’importo della rata della pensione calcolata all’accesso all’Ape sociale; in ogni caso, non può superare l’importo mensile di 1.500 euro.

La disciplina è rimessa ad apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, quindi entro i primi del mese di marzo 2017 (tra l’altro saranno meglio determinate le caratteristiche specifiche delle attività lavorative gravose; le procedure per accertare i requisiti; le modalità per presentare le domande).
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