Il ricorso al criterio equitativo è consentito non già per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato ma soltanto al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è certa la sussistenza.
Cassazione civile sez. III, 08/11/2016 n. 22638