Il soggetto danneggiato ha il diritto di frazionare la propria richiesta risarcitoria e domandare anche solo una porzione della stessa.
Detto frazionamento, però, ha come conseguenza che, a sèguito della domanda giudiziaria di una sola parte di credito, il danneggiato perde la possibilità di agire giudizialmente per il ristoro dell’intera somma.
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016 n. 22503d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);