Il calcolo del c.d. danno differenziale deve avvenire sottraendo dal credito risarcitorio l’importo dell’indennizzo versato alla vittima dall’INAIL, quando l’uno e l’altro abbiano ad oggetto il ristoro del medesimo pregiudizio.
L’INAIL tuttavia versa agli assistiti un capitale, quando l’infortunio abbia causato postumi permanenti inferiori al 16%, e una rendita, quando abbia causato postumi permanenti superiori a questa percentuale (art. 13 d.lgs. 23.2.2000 n. 38).
In questa seconda eventualità il calcolo del danno differenziale va effettuato sottraendo dal credito risarcitorio civilistico l’importo capitalizzato della rendita dovuta dall’INAIL, al momento del danno.
Le prestazioni dell’assicuratore sociale possono tuttavia modificarsi nel caso di miglioramento o peggioramento delle condizioni di salute dell’infortunato.
In tali casi si può far luogo ad aumento della rendita, riduzione della rendita, o soppressione della rendita.
Se tali variazioni intervengono prima che il diritto al risarcimento del danno diventi “quesito” (e dunque prima della sentenza definitiva, ovvero prima della transazione o dell’adempimento), di esse si deve tenere conto nel calcolo del danno differenziale, sempre che la circostanza sia stata tempestivamente e provata nel corso del giudizio.
Tuttavia, il miglioramento delle condizioni di salute dell’infortunato, sino a quando il diritto non sia quesito, riverbera effetti non solo sulla misura dell’indennizzo dovuto dall’INAIL, ma anche sul credito risarcitorio civilistico.
Se i postumi di una frattura (come nel caso di specie) dovessero migliorare col tempo, il grado di invalidità permanente della vittima si riduce: e col ridursi di esso si ridurrà anche il danno biologico, ed il relativo risarcimento, e non solo l’indennizzo dovuto dall’INAIL.
Pertanto il danneggiato il quale deduca in appello che, a causa d’una guarigione parziale, si sia ridotto il valore capitale dell’indennizzo dovutogli dall’INAIL, e sia di conseguenza aumentato il risarcimento dovutogli a titolo di danno differenziale, ha l’onere altresì di dedurre e dimostrare che tale guarigione, a causa della non coincidenza tra le tabelle utilizzate dall’INAIL per la stima dell’invalidità permanente (di cui al D.M. 12.7.2000) e quelle utilizzate per la stima dell’invalidità permanente in ambito civilistico, abbia ridotto la misura dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore sociale, ma non abbia inciso sul danno biologico e sul relativo credito risarcitorio.
In mancanza di tale allegazione, infatti, il giudice di merito:
(a) da un lato, deve presumere che anche il danno biologico si sia ridotto, e che quindi non muti il danno differenziale;
(b) dall’altro, non ha comunque elementi per stimare l’effettivo danno differenziale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 novembre 2016 n. 22862} else {