La responsabilità ex art. 2051 c.c. è configurabile qualora la cosa custodita sia dotata di un’energia o una dinamica interna alla sua struttura, che sia, da sola, idonea a provocare il danno, oppure nei casi in cui sia necessaria l’azione del danneggiato, perché magari la cosa è inerte o statica; il nesso causale viene provato soltanto dimostrando che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.
Nel caso oggetto di giudizio, relativo alla caduta da una scalinata da parte di una signora, la Corte d’appello non ha escluso in toto la riconducibilità della caduta e del successivo decesso alla responsabilità per custodia in capo all’Ente gestore, ma aveva affermato che dalla istruttoria svolta non era emersa la prova del nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016 n. 24480