Che cosa succede se il lavoratore non ha maturato i requisiti sufficienti a far scattare il diritto a una pensione indiretta? In tal caso, i familiari superstiti hanno diritto a un’indennità il cui importo è diverso a seconda del regime pensionistico (retributivo o contributivo si veda tabella) in cui si trovava il lavoratore congiunto passato a miglior vita.
Nello specifico:
– se il regime pensionistico era quello retributivo o misto, i familiari superstiti hanno diritto alla «indennità per morte» in misura rapportata all’ammontare dei contributi versati, a condizione che nei cinque anni precedenti la morte del lavoratore risulti versato o accreditato almeno un anno di contributi (l’importo dell’indennità è pari a 45 volte l’ammontare dei contributi versati in favore del lavoratore assicurato);
– se il regime pensionistico era quello contributivo, i familiari superstiti hanno diritto alla «indennità una tantum» (l’importo dell’indennità è pari all’importo mensile dell’assegno sociale, in vigore alla data di decesso, moltiplicato per il numero degli anni di contributi accreditati a favore del lavoratore trapassato).