Cala il bonus/malus. L’anno prossimo, infatti, ci sarà la rimodulazione dello sconto dei premi a favore di chi innalza il livello di sicurezza in azienda, con una riduzione tra il 2 e l’8%. Prevista dall’Inail nella determina n. 286/2014 e approvata dal dm 3 marzo 2015, la rimodulazione doveva entrare in vigore quest’anno ma è stata rinviata al 2016 (nota prot. 2059/2015). Ora l’Inail dà il via libera nelle istruzioni al nuovo modello «OT24-2106» che andrà presentato improrogabilmente entro il 29 febbraio 2016.
Il bonus/malus. Introdotto dal dlgs n. 38/2000 quale forma d’incentivo per le aziende più sicure, cioè dotate di misure che vanno oltre il minimo di legge, tecnicamente si chiama «oscillazione» del premio assicurativo. Rappresenta, in particolare, la terza oscillazione in quanto successiva a quelle per il primo biennio di attività (la prima) e per andamento infortunistico (seconda). Come le prime due, anche l’oscillazione del bonus/malus è in realtà uno sconto applicabile sui premi assicurativi, in presenza di determinate condizioni.
La rimodulazione. La disciplina è dettata dall’art. 24 del dm 12 dicembre 2000 (regolamento Tariffe dei premi) e destina l’incentivo ai datori di lavoro con periodo di attività successivo ai primi due anni. In origine c’erano solo due misure di sconto: 5% alle imprese fino a 500 lavoratori e 10% alle altre. Successivamente (determina n. 79/2010) l’Inail ha rivisto le misure nei valori rimasti in vigore fino a quest’anno, ossia: 30% alle imprese fino a 10 dipendenti; 23% a quelle con 11-50 dipendenti; 18% alle imprese con 51-100 dipendenti; 15% a quelle con 101-200 dipendenti; 12% a quelle con 201-500 dipendenti; 7% a quelle con oltre 500 dipendenti. Infine, con determina n. 286/2014, l’Inail ha modificato nuovamente sia le misure di sconto che le regole applicative. La novità più rilevante, tuttavia, è quella delle misure, al fine di favorire le piccole aziende (ma in realtà c’è una penalizzazione per tutte), che entreranno in vigore dal prossimo anno: 28% alle imprese fino a 10 dipendenti (–2%); 18% a quelle con 11-50 dipendenti (–5%); 10% a quelle con 51-200 dipendenti (il calo è dell’8% alle imprese con 51-100 dipendenti, del 5% a quelle con 101-200 dipendenti e del 2% a quelle con 201-500 dipendenti); 5% a quelle con più di 200 dipendenti (–2%).
Le altre novità. Tra le altre novità si precisa che il riconoscimento dell’incentivo è subordinato all’attuazione, da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti. Per il prossimo appuntamento (2016), dunque, gli interventi presi in considerazione sono quelli effettuati quest’anno.
La domanda. Le novità riguardano anche la richiesta di riconoscimento dell’incentivo. Prima di tutto, viene stabilito che la scadenza di presentazione dell’istanza, a pena d’inammissibilità da inviare alla sede competente dell’Inai, è fissata al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile, come capita il prossimo anno 2016) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. In secondo luogo, è stato modificato il canale di trasmissione del provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda d’incentivo: il datore di lavoro lo riceverà tramite Pec (la posta elettronica certificata) e non più tramite raccomanda postale a/e, fermo restando il termine di 120 giorni dalla data della domanda.