Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo, imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale del pedone, ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento.
Cassazione penale sez. IV, 18/06/2015 n. 29799