Il risparmiatore deve sapere se un promotore finanziario è stato radiato dall’albo e perché. Anche con i dettagli delle violazioni. Non c’è privacy che tenga. Il garante della protezione dei dati personali favorisce la trasparenza dei mercati finanziari e dà il suo ok alla pubblicazione integrale sul sito della Consob dei provvedimenti di radiazione di competenza della stessa commissione. Inoltre per tre anni gli atti possono essere trovati con i motori generali di ricerca. È quanto stabilito da una decisione del garante (provvedimento n. 543 del 15 ottobre 2015, di cui dà notizia la newsletter n. 409 del 10 dicembre 2015), che ha respinto il ricorso di un promotore contrario alla diffusione del provvedimento completo della descrizione dei fatti contestati. Secondo l’interessato sarebbe stato sufficiente dare notizia della radiazione in maniera sintetica (generalità, dispositivo, succinta motivazione), senza aggiungere altro, e ha lamentato i danni dovuti alla pubblicazione integrale, tra cui la difficoltà a trovare lavoro, considerata la cattiva reputazione causata dalla diffusione delle informazioni.
Sempre secondo l’interessato, la descrizione dei singoli fatti addebitati era sproporzionata oltre che una illecita diffusione di dati giudiziari: sulle contestazioni erano pendenti indagini per reati di riciclaggio, abusivismo finanziario, truffa e reati informatici.
Il garante per la privacy ha stabilito, invece, che la pubblicazione online della delibera Consob, nella sua versione integrale, è legittima, pertinente e non eccedente. La pubblicazione senza tagli ha la finalità non solo di dare notizia dell’adozione del provvedimento sanzionatorio di radiazione, ma anche di informare compiutamente i risparmiatori degli illeciti commessi. Il diritto alla riservatezza, dice il garante, deve essere bilanciato con quello di tutela e di informazione del mercato riconosciuto dalla normativa sui mercati finanziari.
Proprio per la tutela del mercato è anche legittimo che i provvedimenti, pubblicati sul sito web della Consob, rimangano reperibili dai motori generali di ricerca per tre anni, come previsto da un regolamento interno della stessa commissione.
Dopo il triennio le informazioni diventano accessibili solo sul sito internet della Consob.