Prestito ipotecario vitalizio ai nastri di partenza. Scende a 60 anni l’età per richiedere il finanziamento. Il ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, ha, infatti, firmato ieri il decreto attuativo. Diventa, quindi, operativo il nuovo strumento consistente in una particolare forma di finanziamento riservato alle persone più in là con gli anni, previsto dalla legge 44/2015, che ha rinviato a un decreto ministeriale la disciplina di dettaglio. Nel dettaglio, il prestito vitalizio ipotecario è una alternativa alla vendita dell’immobile attraverso la nuda proprietà, e consente di avere liquidità per le spese di consumo. Il decreto ha allargato la platea degli utilizzatori abbassando da 65 a 60 anni l’età per accedere al finanziamento. Tra le novità, oltre all’abbassamento dell’età, c’è il fatto che il finanziamento non si estingue più solo con la morte del proprietario ma anche qualora vengano trasferiti in tutto o in parte i diritti reali di godimento sull’abitazione data in garanzia: ciò sottintende la possibilità in qualsiasi momento per il consumatore di estinguere anticipatamente il prestito e vendere o trasferire i diritti reali sull’immobile in favore di terzi. In pratica resta in capo al soggetto finanziato la piena disponibilità o la proprietà dell’immobile. Inoltre gli interessi possono essere rimborsati tutti alla scadenza ovvero a scadenze prestabilite. Se si sceglie la formula del rimborso alla scadenza, nulla è dovuto alla banca nel corso della durata del prestito. In questo caso non esistono possibilità di insolvenze relative al finanziamento. Infine, viene definita una procedura rigorosa per la vendita della casa al fine del rimborso che avviene al prezzo di mercato. In questo modo la parte eccedente il capitale residuo del finanziamento è destinata agli eredi che possono così beneficiare dell’eventuale andamento positivo dei prezzi dell’immobile. Infine sotto il profilo fiscale, è stata confermata l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata dello 0,25%.
Il decreto prevede, inoltre, obblighi informativi a carico dell’ente finanziatore. In particolare si sottolinea l’obbligo per il finanziatore di predisporre due prospetti esemplificativi, da sottoporre all’interessato, chiamati «simulazione del piano di ammortamento» che illustrano il possibile andamento del debito nel tempo. Si stabilisce anche il divieto di esigere il pagamento delle spese sostenute dal finanziatore qualora il finanziato decida di non sottoscrivere il contratto. Al finanziamento si accompagna una polizza assicurativa per l’immobile, ma il richiedente ha la facoltà di acquistare la polizza assicurativa anche presso un soggetto differente dal finanziatore, che annualmente deve consegnare un resoconto della propria posizione debitoria. Il contratto deve prevedere la possibilità di procedere alla «co-intestazione» del contratto in caso di coniugi o di conviventi more uxorio. La banca e la finanziaria hanno la possibilità, in alcuni casi, di richiedere il rimborso integrale del finanziamento. Il decreto prevede tra queste ipotesi il decesso del soggetto finanziato o del soggetto finanziato più longevo in caso di «co-intestazione». Lo stesso vale, tra gli altri, per i seguenti casi: compimento da parte del soggetto finanziato con dolo o colpa grave di atti che riducano significativamente il valore dell’immobile; la costituzione di «diritti reali di garanzia in favore di terzi»; effettuazione di modifiche strutturali all’immobile rispetto al suo stato originale, apportate senza previo accordo con il finanziatore; revoca dell’abitabilità dell’immobile dovuta a incuria del finanziato.
Soddisfazione per l’arrivo del decreto è stata, inoltre, espressa dal presidente della commissione finanze del senato, Mauro Maria Marino (Pd). «Con il decreto attuativo potrà decollare una norma tanto attesa dai cittadini e sarà data, finalmente, attuazione a una norma da tanto attesa da molte persone in età matura che potranno soddisfare le esigenze di liquidità senza dover lasciare l’abitazione posta in garanzia», ha concluso il senatore.